Con la nota n. 5828 del 4 luglio 2018 l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito agli ispettori indicazioni in merito alla corretta procedura di contestazione della violazione (pagamento in contanti della retribuzione) nonché elementi utili al calcolo delle sanzioni.
L’art. 1 comma 911 della legge di Bilancio 2018 ha introdotto:
I nuovi obblighi di pagamento riguardano i datori di lavoro/committenti “qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato”.
Rapporto di lavoro (Art. 1 c. 912 L. 205/2017) |
qualsiasi rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 C.C., indipendentemente:
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qualsiasi rapporto di lavoro originato da contratti:
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Collaborazioni coordinate e continuative: il riferimento va fatto ai contratti d’opera ex art. 2222 C.C. che rispettino i requisiti dall’art. 15 L. 81/2017 (cd. “job ac autonomi”).
Compensi amministratore
In relazione alle somme corrisposte agli amministratori di società, occorre distinguere il caso in cui:
Soci lavoratori di cooperative: l’art. 1 L. 142/2001 (applicabile alle sole cooperative per le quali il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione lavorativa da parte del socio), prevede che il socio oltre al rapporto associativo, instauri un rapporto di lavoro in forma subordinata o in qualsiasi altra forma autonoma (compresi i rapporti di co.co.co.), cui si applicano gli ordinari effetti di natura fiscale e previdenziale (CM 15/2007).
La norma pare attrarre ai nuovi obblighi anche il rapporto instaurato in forma autonoma diversa da co.co.co.
RAPPORTI DI LAVORO ESCLUSI
Il comma 913 prevede che il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti non si applica ai seguenti rapporti di lavoro:
N.B.: secondo la Nota n. 4538/2018 dell’INL, sono esclusi anche i compensi derivanti da:
Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di corrispondere le retribuzioni con mezzi diversi dal contante si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente:
Nota: in riferimento alla contestazione dell’illecito al trasgressore l’INL ha chiarito che:
OBLAZIONE: il trasgressore può sanare la violazione pagando entro 60 giorni dalla contestazione della violazione la somma di €. 1.667, cioè l’importo minore tra:
Naturalmente ciò risulterà conveniente nel caso in cui i verificatori non abbiano applicato la sanzione minima di €. 1.000 (es: a causa della reiterazione delle violazioni).
IMPUGNAZIONE: entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza sarà possibile presentare:
Con la nota n. 5828 del 4 luglio 2018 è stato ulteriormente chiarito che: