Con il Provv. del 25/06/2018 l'Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso.
Si ricorda che l’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, introdotto dall’articolo 1, comma 949, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), prevede che “nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi"
Nel rispetto della citata normativa, viene emanto il Provvedimento per determinare i controlli finalizzati ad individuare elementi di incoerenzea per i 730/2018.
Il documento individua i seguenti elementi di incoerenza delle dichiarazioni modello 730/2018 con esito a rimborso, presentate con modifiche rispetto alla precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta:
Inoltre, tenuto conto che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 marzo 2016, confermando quanto stabilito dal provvedimento del 22 febbraio 2013, prevede che l’INPS mediante l’utilizzo di propri sistemi, riceva direttamente dai CAF e dai professionisti abilitati i risultati contabili (modelli 730-4) relativi alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, il provvedimento stabilisce che l’effettuazione della verifica preventiva avviene con modalità di cooperazione con l’INPS.