Con la Nota del 14/06/2018 (Prot. 64837/RU) l'Agenzia delle Dogane ha analizzato il nuovo obbligo di emissione della fattura elettronica e la fruizione dell'agevolazione sul gasolio utilizzato nel settore del trasporto merci.
Atteso che:
La risposta delle Dogane è stata positiva.
Per poter beneficiare dell’aliquota ridotta di accisa di cui al punto 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/95 (TUA) occorre soddisfare le condizioni di consumo specificamente individuate dall’art. 24-ter del TUA nonché dalle norme regolamentari stabilite dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, quanto alle modalità di presentazione della dichiarazione trimestrale di rimborso resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
A tal ultimo proposito, tra gli adempimenti prescritti vi è quello di indicare obbligatoriamente nel Quadro A-1 della dichiarazione la targa degli automezzi utilizzati dall’esercente per lo svolgimento dell’attività di trasporto. L’informazione sui dati del veicolo risponde ad esigenze di verifica della spettanza del beneficio fiscale (appartenenza a categoria ammessa al beneficio ai sensi dell’art. 24-ter TUA) e di riconducibilità dell’agevolazione all’effettivo avente diritto che ne ha la disponibilità esclusiva.
Per la legittima fruizione del rimborso d’accisa, pertanto, gli esercenti attività di trasporto esercitano nelle forme previste il diritto di richiedere il rilascio della fattura, alla cui emissione i gestori di impianti di distribuzione carburanti sono obbligati, con indicazione della targa del veicolo rifornito di gasolio.