In tema di imposte sui redditi e di Iva, l'irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo e alla detrazione dell’Iva, per cui l'Amministrazione finanziaria può contestare l'effettività delle operazioni ad essa sottese e ritenere indeducibili i costi nella stessa indicati
La parte contribuente può comunque integrare il contenuto della fattura con elementi di prova idonei a dimostrare la deducibilità dei costi
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 14858 del 7 giugno con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
Anche i gradi di merito si erano conclusi a favore del contribuente con l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui erano stati recuperati alcuni costi in quanto ritenuti indeducibili.
Col successivo ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate denunciava violazione dell'art.109 TUIR e dell'art.19 dPR n.633/1972 in quanto la Ctr Abruzzo aveva erroneamente riconosciuto la possibilità di integrare il contenuto generico delle fatture ad opera della parte contribuente, valorizzando prospetti provenienti dalla stessa parte.
Nel rigettare il ricorso la Cassazione ricorda che il diritto alla detrazione IVA D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 19, ed il diritto alla deducibilità dal reddito d'impresa non può prescindere dalla regolarità delle scritture contabili ed in specie dalla fattura che, in tema di IVA, è documento idoneo a rappresentare un costo dell'impresa, come si evince chiaramente dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21 che ne disciplina il contenuto, prescrivendo tra l'altro l'indicazione dell'oggetto e del corrispettivo di ogni operazione commerciale.
Pertanto, nella ipotesi di fatture che l'Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l'operazione è effettiva, ma spetta all'Amministrazione finanziaria, che adduce la falsità del documento, provare che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è mai stata posta in essere; di contro al contribuente non basta addurre la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili (cfr. Cass. 428/2015)
Nel caso di specie la Ctr ha ritenuto documentata la prestazione anche in assenza di contratto sottostante, tenendo in considerazione la documentazione integrativa, ovvero schede riepilogative delle ore lavoro impiegate dal personale presso la contribuente per l'assolvimento delle attività (prestazione di servizi) indicate in fattura.