Legittimo l’accertamento basato sul redditometro basato sui costi di gestione un’imbarcazione e di un’immobile adibito ad abitazione secondaria.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza n. 12397 del 21 maggio con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, rinviando la controversia ad altra sezione della Ctr Calabria.
Col proprio ricorso l’Agenzia delle entrate aveva denunciato violazione dell'art. 38 del DPR n. 600/73 in quanto erroneamente la Ctr avrebbe preso in considerazione indici di capacità contributiva emersi in anni successivi a quello oggetto di accertamento. Con altro motivo denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dagli ulteriori indicatori di capacità contributiva per gli anni in contestazione, quali la disponibilità di un immobile e i pagamenti effettuati in favore di una collaboratrice familiare.
Il ricorso è stato accolto in quanto correttamente l’Ufficio aveva determinato induttivamente il maggior reddito complessivo in relazione agli oneri di gestione di una imbarcazione e di un immobile adibito ad abitazione secondaria, n. 2.794 ore di servizio prestate da un collaboratore professionale e le quote d'incremento patrimoniale derivanti dalle spese sostenute, riconoscendo i disinvestimenti rilevati.
Si trattava in parte anche di elementi che rilevavano l'esistenza di una capacità contributiva che pur esplicatasi negli anni immediatamente successivi a quelli in contestazione (2009-2010) era sussistente negli anni oggetto di controversia (2007 e 2008).
La controversia è stata quindi rinviata alla Ctr Calabria.