Non è tenuto al versamento dell’Irap il professionista che si avvale di un’unità di personale dipendente con mansioni esecutive.
La presenza di un segretario apprendista non legittima il tributo per il professionista che se ne avvalga.
Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza 10850 del 7 maggio con cui ha accolto il ricorso di una contribuente.
A tal fine i giudici di legittimità ricordato il principio sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9451 del 2016 (e ripreso da 18881/2016, 889/2017 e 8189/2017) secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l’attività di lavoro autonomo:
“a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che secondo l’id quod plerumque accidit costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un lavoratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive”.
Nel caso di specie, i giudici d'appello si sono discostati da tali principi, in quanto, il dipendente (che era un apprendista assunto come segretario) svolgeva mansioni esecutive che non erano in grado, tuttavia, di accrescere le potenzialità professionali del contribuente, mentre la qualità e quantità dei beni strumentali sono risultate non eccedenti l’id quod plerumque accidit.