La nullità dell'avviso di accertamento tributario non determina l'inutilizzabilità, a fini penali, dell'avviso stesso e degli atti su cui esso si fonda, atteso che le patologie dell'avviso di accertamento si esauriscono nell'ambito del rapporto giuridico tributario e non incidono sull'attitudine dell'atto a veicolare nel processo penale le informazioni che se ne possono trarre.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 11570 del 14 marzo con cui ha rigettato il ricorso di un imputato, confermando la condanna dello stesso per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
Tra i motivi di ricorso per Cassazione l’imputato sosteneva che la Corte d’appello avesse errato nel ritenere utilizzabile in sede panale l’avviso di accertamento, in quanto dichiarato nullo nel relativo giudizio tributario.
Nel rigettare il ricorso la Cassazione precisa che la nullità dell’atto non inficia il valore probatorio dei fatti indicati nella comunicazione notizia di reato trattandosi di atti differenti per contenuto e funzione. Del resto tale posizione è conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la nullità dell’avviso di accertamento non determina la inutilizzabilità, a fini penali, dell'avviso stesso e degli atti su cui esso si fonda, atteso che le patologie dell'avviso di accertamento si esauriscono nell'ambito del rapporto giuridico tributario e non incidono sulla attitudine dell'atto a veicolare nel processo penale le informazioni che se ne possono trarre (cfr. Cass. 35294/2016).