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Notizie Flash 12/03/2018

Assegni privi della clausola di non trasferibilità: vademecum dal MEF

Assegni privi della clausola di non trasferibilità: vademecum dal MEF

Assegni privi della clausola di non trasferibilità: vademecum

Assegni in bianco o senza clausola di trasferibilità Violazioni ex art. 49, comma 5, d.lgs. n. 231/2007 dal 4 Luglio 2017 al 7 marzo 2018
  Numero assegni con importo pari o superiore a 1.000 euro oggetto di contestazione sanzioni irrogate oblazioni pagate
totale nazionale 1.692 0 107

OBLAZIONE = somma versata per chiusura anticipata del procedimento entro 60 gg dalla data di contestazione.

SANZIONE = importo versato al termine del procedimento, una volta attestata la violazione. Ecco qualche informazione utile per saperne di più e capire come comportarsi.

Perché è vietato l’utilizzo di assegni senza la clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori a 1.000 euro ovvero di assegni privi dell’indicazione del beneficiario?

Un assegno trasferibile ovvero privo dell’indicazione del beneficiario è un titolo che, nella sostanza, è assimilabile ad un titolo al portatore ossia pagabile a vista a colui che lo esibisce per l’incasso. Ciò lo rende sostanzialmente equiparabile al contante e quindi sottoposto a limitazioni con finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio. Al contrario l’apposizione del nome del beneficiario e l’utilizzo della clausola di Non trasferibilità assicurano la piena tracciabilità della transazione.

Cosa fare se si posseggono ancora assegni privi della clausola di non trasferibilità?

La normativa antiriciclaggio impone alle banche e a Poste Italiane il rilascio di carnet di assegni (bancari o postali) muniti della clausola di non trasferibilità (articolo 49 comma 4 d.lgs. 231/2007). E’ possibile richiedere, per iscritto, alla banca o a Poste Italiane, il rilascio di moduli di assegni in “forma libera”, ossia privi della suddetta clausola di non trasferibilità. Per ogni modulo di assegno richiesto in forma libera è dovuta, da parte del richiedente, un imposta di bollo di euro 1,50. L’assegno in forma libera può essere emesso, regolarmente compilato mediante l’apposizione del nome del beneficiario, soltanto per importi inferiori a euro 1.000.

Qualora, ancora oggi, si posseggano libretti di assegni rilasciati da banche e Poste Italiane prima del 2008, in “forma libera” e quindi non recanti la stampa della clausola di non trasferibilità, è possibile: - utilizzare i moduli di assegni del libretto esclusivamente per importi inferiori a 1000 euro, apponendovi il nominativo del beneficiario - utilizzare i moduli di assegni del libretto per importi pari o superiori a 1.000 euro unicamente previa apposizione, da parte del traente, all’atto di emissione dell’assegno, della dicitura “non trasferibile” e del nominativo del beneficiario.

E’ importante verificare sempre che gli assegni di importo pari o superiore a 1.000 euro rechino la clausola di non trasferibilità anche qualora, in qualità di beneficiario, si riceva un assegno bancario o postale.

Come funzionano le sanzioni?

Il decreto legislativo n. 231/2007, modificato dal decreto legislativo n. 90/2017, ha sganciato la determinazione della sanzione dall’importo trasferito attraverso assegni irregolarmente emessi o girati. Fino a prima del 4 luglio 2017, la normativa prevedeva una sanzione in misura percentuale rispetto all’importo degli assegni irregolari emessi (dall’1 al 40 per cento). Dal 4 luglio 2017 invece, per gli assegni di importo pari o superiore a 1000 euro l’inasprimento delle norme antiriciclaggio ha fissato una sanzione da 3.000 a 50.000 euro con importanti conseguenze anche sull’istituto dell’oblazione, ovvero della somma che è possibile volontariamente pagare per concludere anticipatamente il procedimento senza arrivare alla sanzione, purché entro sessanta giorni dalla data di contestazione e per titoli di importo non superiore 250.000 euro. In particolare l’oblazione - che per legge è sempre pari alla terza parte del massimo della sanzione previsto ovvero, se più favorevole, al doppio del minimo - nel caso specifico degli assegni irregolari è sempre pari a 6.000 euro. Ciò indipendentemente dall’importo dell’assegno contestato e anche per importi minimi, magari di poco superiori alla soglia consentita dei 1.000 euro. L’Amministrazione non può intervenire nel ridurlo in nessun modo, in quanto il meccanismo dell’oblazione è fissato per legge.

Si deve sempre pagare l’oblazione?

E’ importante sapere che il pagamento dell’oblazione è solo una delle opzioni possibili. Ricevuta la contestazione, il soggetto incolpato può decidere se pagare l’oblazione ovvero se attendere la conclusione del procedimento sanzionatorio, nel corso del quale potrà fornire le proprie osservazioni con la possibilità anche di ottenere, laddove ne ricorrano gli estremi, un provvedimento di proscioglimento totale ovvero l’irrogazione di una sanzione più bassa dell’oblazione. Inoltre, nel caso in cui al termine del procedimento venga irrogata una sanzione, la nuova disciplina prevede la possibilità, per l’interessato, di chiedere la riduzione di un terzo: la sanzione minima concretamente applicabile, dunque, è pari ad € 2.000. Naturalmente non è possibile conoscere in anticipo se convenga pagare l’oblazione o attendere la conclusione del procedimento, poiché la sanzione irrogata potrà essere inferiore (con un minimo di 2.000 €) o anche molto più elevata dell’importo dell’oblazione (fino a 50.000 €). Inoltre è possibile che, sulla base delle giustificazioni prodotte dall’interessato, non venga emessa alcuna sanzione ma un provvedimento di proscioglimento. Con le precedenti disposizioni (quelle in vigore fino al 3 luglio 2017) l’oblazione era pari al 2 per cento dell’importo e risultava ‘vantaggiosa’: per tale motivo la maggior parte dei procedimenti venivano definiti con l’applicazione di oblazioni irrisorie, cosa che rendeva il sistema sanzionatorio scarsamente dissuasivo per le attività illecite di riciclaggio.

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Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta
Il programma agevola i conteggi dell'affrancamento straordinario introdotto dalla Riforma dell'Irpef/Ires (art. 14, co. 1, D.lgs. 192/2024): delle riserve di rivalutazione pregresse non affrancate (e di altre riserve/fondi in sospensione d'imposta - non gestiti) presenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2023, nella misura in cui residuano al termine dell’esercizio in corso al 31/12/2024 con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi/IRAP nella misura del 10. A tal fine: oltre al conteggio delle imposte dovute e del relativo risparmio d'imposta teorizo (in caso di utilizzo della riserva) si procede alla compilazione del mod.
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Liquidazione d'impresa - Regime fino al 2024 e dal 2025
Il tool agevola i conteggi, alla luce delle novità introdotte dall'art. 14, D.Lgs. n. 192/2024, delle imposte dovute dalle imprese (societarie o individuali) poste in liquidazione, in relazione (v. RF 043/2025): sia alla disciplina applicabile per la messa in liquidazione entro il 31/12/2024 che a quella che opera in caso di messa in liquidazione dal 1/01/2025 differenziando il trattamento tra i soggetti Irpef ed i soggetti Ires (eventualmente in trasparenza fiscale).
Videoconferenze Master 29/05/2025
Novità del Mod. 730/2025 e Mod. Redditi PF 2025 (non titolari di P.I.)
Videocorso del: 29 Maggio 2025 alle 10.00 - 13.00 (Durata 3 hh) Cod. 234760 Accreditato ODCEC Patti (Me) - (per crediti n 3) Solo partecipazione Live Relatore: Dott.ssa Carla De Luca Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell'inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone "Partecipa al webinar" (nell'e-mail) qualche minuto prima dell'inizio. Si invita a monitorare sempre anche le cartelle di Posta Indesiderata e Spam, consigliamo inoltre di controllare i filtri antispam o della posta indesiderata per l'e-mail di invito (inviata da customercaregotowebinar.com).
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Partecipazione dei lavoratori nelle imprese
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L’art. 12 del TUIR disciplina le detrazioni per carichi di famiglia spettanti: per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: per i figli, inclusi quelli naturali riconosciuti, adottivi o affidati; per ogni altra persona indicata nellart. 433 del C.C. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
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Pillole Operative 19/05/2025
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Si riepilogano in sintesi gli incentivi in arrivo nel mese di giugno 2025 (portale incentivi.it del Mimit).
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Autoproduzione energia da fonti rinnovabili – Aggiornamento FAQ
Invitalia ha aggiornato le FAQ relative alla misura "Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI – FER. Nel presente lavoro si evidenziano le FAQ nuove e quelle oggetto di modifica o integrazione.
Info Flash Fiscali 092 / 2519/05/2025
Superdeduzione per i neoassunti 2024 nel Mod. Redditi 2025
Tra le principali novità introdotte nel mod. Redditi 2025 vi è la superdeduzione per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato effettuate nel 2024, la quale: opera quale maggiorazione (del 20, aumentata al 30 in caso di assunzione di soggetti svantaggiati) del costo del lavoro dei neoassunti a condizione che si verifichi un incremento occupazionale (sia dei soli lavoratori a tempo indeterminato che a livello complessivo) tra il periodo 2024 ed il 2023 nel limite del maggior costo del lavoro sostenuto nel 2024 rispetto al periodo 2023.
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Le dichiarazioni di terzi e lo spesometro salvano il contribuente dall’accertamento
Va annullato l’accertamento analitico induttivo nel caso in cui il contribuente dimostri l’insussistenza della pretesa con le risultanze del registro clienti-fornitori corroborate da documenti e dichiarazioni di terzi. Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 12548 del 12 maggio 2025, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
Notizie Flash 18/05/2025
Acconti IRPEF 2025 con le regole ordinarie – Adeguate le istruzioni del mod. REDDITI
Come noto, l’art. 1, co. 1, del DLgs. 216/2023, ha previsto la riduzione da 4 a 3 del numero di scaglioni IRPEF, accorpando i primi 2 scaglioni (applicando il 23 fino a . 28.000; in precedenza era prevista l’aliquota del 25 oltre . 15.000). Il successivo comma 2 aveva, poi, aumentato la detrazione per lavoro dipendente (escluse le pensioni) da . 1.880 a . 1.955 per i redditi fino a . 15.000.
Notizie Flash 18/05/2025
Incompatibilità professionale: il caso del docente di ruolo iscritto agli Albi di commercialisti e avvocati
Con il parere n. P.O. 8/2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili affronta un delicato quesito relativo all’incompatibilità professionale tra l’attività di docente scolastico di ruolo e quella libero-professionale per soggetti iscritti contemporaneamente all’Albo dei Dottori Commercialisti e a quello degli Avvocati.