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Notizie Flash 02/03/2018

Bonus asilo nido 2017: integrazioni entro il 31 Marzo

Bonus asilo nido 2017: integrazioni entro il 31 Marzo

Con il messaggio n. 952 del 2018, l’INPS ha comunicato che

  • dal 2
  • al 31 marzo 2018

è possibile integrare le domande di erogazione del bonus asilo nido già presentate per il 2017 inserendo le attestazioni di spesa non allegate in fase di prima presentazione.

All’esito della chiusura della procedura di acquisizione delle istanze relative all’anno 2017, avvenuta il 31 dicembre 2017, sono pervenute numerose richieste di riesame da parte di utenti, che hanno omesso di indicare nella domanda di Bonus asilo nido (art. 3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017) tutti o parte dei mesi di frequenza compresi tra settembre e dicembre 2017, per i quali non sono entrati immediatamente in possesso della documentazione di spesa.

Per tali mensilità, dunque, gli utenti non hanno potuto procedere in tempo utile all’allegazione dei documenti necessari ad ottenere il contributo relativo a tali mensilità.

Tenuto conto dell’elevato numero di richieste pervenute è stata predisposta una nuova funzionalità che, a far data dal 2 marzo 2018, consentirà di integrare la domanda originaria e permetterà di allegare la documentazione di spesa relativa ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017, anche ai richiedenti che   abbiano omesso di indicare le relative mensilità in domanda.

Il cittadino potrà inserire le mensilità “aggiuntive” attraverso l’area riservata, accedendo al menù “Allegati Domande”.

Dopo aver selezionato la domanda da integrare e la tipologia di documento da inserire (es: Fattura), saranno visibili, oltre a tutti i mesi già richiesti in domanda, i mesi (“settembre”, “ottobre”, “novembre” e “dicembre”) non inseriti all’atto della domanda (in rosso), dando così la possibilità di allegare la relativa documentazione di spesa.

La documentazione allegata, appositamente evidenziata, sarà resa disponibile alla Struttura territoriale per la fase istruttoria.

Si fa presente che, per inserire le mensilità aggiuntive con riferimento a domande che risultino già in stato “respinta”, sarà necessario inviare una motivata richiesta di variazione tramite la funzione “allega nuovo documento su respinta”, presente nel menù “invio richiesta di variazione”. Una volta ripristinato lo stato “da istruire”, il richiedente potrà procedere ad allegare la documentazione relativa ai mesi non indicati in domanda con le modalità sopra descritte.

Si sottolinea che il termine ultimo per allegare la documentazione relativa a domande di Bonus asilo nido per l’anno 2017 è fissato improrogabilmente al 31 marzo 2018

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Fisco passo per passo 08/07/2025
Credito d’imposta ZES Unica: criteri di computo del limite del 50 per gli investimenti immobiliari
Con l’Interpello 183/2025, relativo al credito d’imposta "ZES Unica per il Mezzogiorno", l'Agenzia analizza il meccanismo applicativo del limite del 50 previsto per la componente immobiliare dell’investimento agevolabile, come disciplinato dall’art. 16, co. 2, del DL n. 124/2023 e dall’art. 3, co. 5, del DM attuativo 17/05/2024. La fattispecie L’interpello è stato presentato da una società che svolge l'attività in un immobile in locazione situato in zona agevolata e che intende espandere la propria capacità produttiva.
Fisco passo per passo 08/07/2025
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Con l’Interpello 182/2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata a esprimersi sul cd. "incasso giuridico", confermando la propria posizione, riferito alla posizione di un socio che rinuncia ad un proprio credito.
Info Fisco 084 / 2508/07/2025
Differenze da recesso nelle società - Rilevanza ai fini del CPB
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Fisco passo per passo 08/07/2025
CPB – Le ritenute subito sono tutte scomputabili
Nel caso in cui l'adesione al CPB sia effettuata da un contribuente soggetto alla ritenuta alla fonte sui propri compensi, quali i professionisti o gli intermediari del commercio, può non essere del tutto scontato la computabilità integrale delle ritenute d'acconto subite, per effetto di quanto previsto dall'art. 22 del Tuir. Al fine di rendere immediatamente comprensibile la questione ci si avvale del seguente esempio.
Info Flash Fiscali 127 / 2508/07/2025
Bonus Edicole 2025 – Istanza entro il 30 luglio 2025
Entro il prossimo 30 luglio possono essere presentate le domande di accesso al credito d’imposta a favore degli esercenti che si occupano, in via esclusiva, della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (cd. Bonus edicole).
Info Fisco 083 / 2507/07/2025
Bonus edilizi acquistati sotto la pari da professionisti - Aspetti reddituali
In una recente Risposta ad Interpello l’Agenzia delle entrate ha chiarito che nell’ambito del reddito di lavoro autonomo: la differenza positiva tra il prezzo corrisposto per l’acquisto di un credito d’imposta da bonus edilizi ed il valore nominale del credito d’imposta che sarà utilizzato in compensazione dall’acquirente dal 2024 rientra tra i componenti rilevanti ai fini reddituali, in quanto elemento connesso all’attività professionale, in applicazione del principio di onnicomprensività. Il componente positivo rileva nel momento di utilizzo del credito d’imposta, e cioè nell’anno in cui viene utilizzato nel mod.