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Notizie Flash 16/02/2018

Sostitutiva sul finanziamento con pochi vincoli

Sostitutiva sul finanziamento con pochi vincoli

L’Agenzia delle entrate con la risoluzione 17/E del 16 febbraio 2018 ha chiarito che il'imposta sostitutiva, prevista dagli articoli 15 e seguenti del Dpr 601/1973, si applica anche nel caso in cui il cessionario di un credito, derivante da un finanziamento soggetto a imposta sostitutiva e del trasferimento della relativa garanzia ipotecaria, sia un soggetto diverso da un’azienda o istituto di credito.
 

All’Agenzia delle entrate è stato posto il caso relativo alla cessione, a titolo oneroso, da parte di una banca a una società, di un credito derivante da un precedente finanziamento a medio termine, garantito da ipoteca. In relazione alla descritta fattispecie è stato chiesta l'applicazione del   regime sostitutivo di cui agli articoli 15 e seguenti del Dpr 601/1973.
In particolare, se la qualifica di azienda e istituto di credito debba essere rivestita solo dal cedente, ovvero anche dal cessionario del credito.
 
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha rammentato quanto disposto dall’articolo 15 del citato Dpr 601, come modificato dall’articolo 22, comma 2, del Dl 91/2014, ovvero che “Le operazioni relative ai finanziamenti a medio o lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, … ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da aziende e istituti di credito … sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative”.
 
La richiamata disposizone si applica:

  • oltre alle operazioni di finanziamento in senso stretto
  • anche altri atti inerenti al contratto di finanziamento
    • come le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti e le successive cessioni dei relativi contratti o crediti e delle relative garanzie.

L’Agenzia osserva che, con le modifiche operate dal citato articolo 22 del Dl 91/2014, è stato ampliato l’ambito di applicazione del regime sostitutivo dell’imposta sui finanziamenti a medio e lungo termine. Infatti, precisa l’Agenzia, dalla lettura degli atti parlamentari si evince che, con la modifica all’articolo 15, oltre alle cessioni di credito stipulate in relazione ai finanziamenti che beneficiano del regime sostitutivo, anche le eventuali successive cessioni dei relativi crediti o contratti, unitamente ai trasferimenti delle garanzie a essi relativi, ricadono nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva.
 
In considerazione delle modifiche normative intervenute, l’Agenzia ha affermato che l’effetto sostitutivo derivante dall’applicazione dell’imposta sui finanziamenti opera, tra l’altro

  •  con riferimento alle cessioni di credito derivanti da finanziamenti soggetti a imposta sostitutiva e ai trasferimenti di garanzia posti in essere dalle banche (nonché dagli altri soggetti ‘qualificati’ individuati dalle norme in argomento), a prescindere dalla natura del soggetto cessionario
  • non si prevedono quali condizione per l’applicabilità del regime sostitutivo particolari requisiti in capo al soggetto cessionario del credito e subentrante nella relativa garanzia.

Pertanto

  •  anche l’atto di cessione del credito derivante da un finanziamento soggetto a imposta sostitutiva e di trasferimento della relativa garanzia ipotecaria, da una banca a favore di una società (diversa da aziende e istituti di credito)
  •  può beneficiare dell’effetto sostitutivo previsto dall’articolo 15.
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Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta
Il programma agevola i conteggi dell'affrancamento straordinario introdotto dalla Riforma dell'Irpef/Ires (art. 14, co. 1, D.lgs. 192/2024): delle riserve di rivalutazione pregresse non affrancate (e di altre riserve/fondi in sospensione d'imposta - non gestiti) presenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2023, nella misura in cui residuano al termine dell’esercizio in corso al 31/12/2024 con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi/IRAP nella misura del 10. A tal fine: oltre al conteggio delle imposte dovute e del relativo risparmio d'imposta teorizo (in caso di utilizzo della riserva) si procede alla compilazione del mod.
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Il tool agevola i conteggi, alla luce delle novità introdotte dall'art. 14, D.Lgs. n. 192/2024, delle imposte dovute dalle imprese (societarie o individuali) poste in liquidazione, in relazione (v. RF 043/2025): sia alla disciplina applicabile per la messa in liquidazione entro il 31/12/2024 che a quella che opera in caso di messa in liquidazione dal 1/01/2025 differenziando il trattamento tra i soggetti Irpef ed i soggetti Ires (eventualmente in trasparenza fiscale).
Videoconferenze Master 29/05/2025
Novità del Mod. 730/2025 e Mod. Redditi PF 2025 (non titolari di P.I.)
Videocorso del: 29 Maggio 2025 alle 10.00 - 13.00 (Durata 3 hh) Cod. 234760 Accreditato ODCEC Patti (Me) - (per crediti n 3) Solo partecipazione Live Relatore: Dott.ssa Carla De Luca Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell'inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone "Partecipa al webinar" (nell'e-mail) qualche minuto prima dell'inizio. Si invita a monitorare sempre anche le cartelle di Posta Indesiderata e Spam, consigliamo inoltre di controllare i filtri antispam o della posta indesiderata per l'e-mail di invito (inviata da customercaregotowebinar.com).
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Termine di 2 anni per vendere la 1 casa preposseduta - Retroattivo
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Notizie Flash 13/05/2025
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Notizie Flash 13/05/2025
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L’evoluzione della Giurisprudenza 13/05/2025
La parte pubblica può costituirsi in udienza senza necessità di depositare documenti
La costituzione del resistente tramite atto di controdeduzioni può avvenire anche successivamente ai 60 giorni dalla notifica del ricorso, senza che ciò implichi inammissibilità della medesima. In particolare, il termine ultimo per la costituzione del resistente dipende dalla modalità di trattazione e dalla documentazione che si intende depositare: il 20 giorno libero precedente all’udienza di trattazione, se si depositano documenti e controdeduzioni il 10 giorno libero precedente la trattazione in camera di consiglio, se si depositano solo le controdeduzioni la data dell’udienza di trattazione nel caso di pubblica udienza, se si depositano solo le controdeduzioni.
Notizie Flash 13/05/2025
Decreto PA convertito: al 3 giugno il termine della domanda per riversare il bonus R&S
Con la pubblicazione in G.U. del 9/05/2025 della Legge n. 69, di conversione del DL 25/2025, entrano in vigore nuove misure per la pubblica amministrazione. Tra le diverse misure introdotte, l’art. 19 del decreto interviene sulla tempistica per accedere alla procedura di riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, prevista dall’art. 3 del DL 145/2013.
Fisco passo per passo 13/05/2025
Dichiarazione IRAP 2025: approvate le specifiche per la trasmissione dei dati alle Regioni
Con il provv. 217096 del 13 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito le specifiche tecniche per la trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano dei dati contenuti nella dichiarazione IRAP 2025, relativa al periodo d’imposta 2024. Il provvedimento attua quanto previsto dal punto 1.1 dell’Allegato 1 al precedente atto del 14 marzo 2025, con cui era stato approvato il modello IRAP 2025 e le relative istruzioni.
Notizie Flash 13/05/2025
Codice ATECO 2025: attribuzione automatica alle matricole INPS già attive o riattivate
A partire dal 1 aprile 2025, l’INPS ha avviato l’applicazione della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, sostituendo progressivamente il codice ATECO 2007 per tutte le posizioni contributive attive o riattivate. Con il messaggio n. 1471/2025, l’Istituto ha illustrato le modalità operative per l’attribuzione automatica del nuovo codice ATECO alle matricole già iscritte nei propri archivi prima del 1 aprile 2025, fornendo indicazioni specifiche anche per i casi di matricole sospese o oggetto di variazioni contributive.
Fisco passo per passo 13/05/2025
Mod CU dei medici convenzionati in regime forfettario: obbligo confermato nonostante l’esonero generalizzato
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