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Notizie Flash 19/02/2018

La cartella esattoriale diventa digitale

La cartella esattoriale diventa digitale

Sta per arrivare la cartella esattoriale in versione digitale. L’Agenzia della riscossione sta mettendo a punto un codice specifico (Qr code) per permette la lettura del documento anche dal proprio telefono cellulare, si tratta quindi di una cartella con firma digitale.

Gli Agenti della riscossione attivano le procedure per il recupero del credito inviando ai contribuenti, come primo atto, la cartella di pagamento.

La notifica delle cartelle è effettuata dal personale dell’Agente della riscossione o da altri soggetti abilitati dallo stesso Agente. Può essere eseguita anche per raccomandata con avviso di ricevimento o – per le società e le persone fisiche titolari di partita Iva - per “Posta Elettronica Certificata” (PEC).

Le cartelle di pagamento contengono, tra l’altro:

  • la descrizione degli addebiti
  • le istruzioni sulle modalità di pagamento
  • l’intimazione a pagare entro 60 giorni le somme descritte
  • le indicazioni per l’eventuale proposizione del ricorso
  • il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella.

In caso di mancato pagamento delle cartelle entro 60 giorni dalla data di notifica, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo, nonché l’intero compenso dovuto all’Agente della riscossione (calcolato sul capitale e sugli interessi di mora) e tutte le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato (o intempestivo) pagamento della cartella.

L’Agenzia della riscossione è al lavoro per inserire un codice ah hoc o un Qr code per permettere la lettura del documento anche dal proprio telefono cellulare, una sorta di cartella con firma digitale. Il contribuente che accederà tramite Qr code potrà visualizzare la cartella esattoriale in formato pdf che equivale a una copia conforme.

Questo rappresenta un altro passi avanti verso il processo di digitalizzazione intrapreso dall’Agenzia delle Entrate e in particolare il servizio di notifica digitale.

Tale operazione rientra, infatti, nel processo di digitalizzazione dell’Agenzia della Riscossione cominciato con il Decreto Legge n. 193/2016  convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, con l’art. 7-quater che è intervenuto in materia di notifica mediante Posta elettronica certificata (PEC), modificando il secondo comma dell’art. 26 del DPR n. 602/1973 e aggiungendo un nuovo comma all’art. 60 del DPR n. 600/1973.

La norma ha previsto, a partire dal 1° luglio 2017, la possibilità per l’Agente della riscossione, di notificare via PEC avvisi e altri atti, nei confronti di:

  • soggetti obbligati a disporre, per legge, di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta elettronica certificata INI-PEC (e cioè imprese individuali o costituite in forma societaria e professionisti iscritti in albi o elenchi);
  • soggetti per i quali non sussiste tale obbligo, ma ne abbiano fatto specifica richiesta (persone fisiche non esercenti attività d’impresa o professionale, associazioni, fondazioni, comitati, ecc).

Quest’ultimi soggetti possono infatti fare apposita richiesta tramite lo specifico servizio disponibile nell’area riservata di Agenzia delle entrate. Con lo stesso servizio possono essere comunicate anche le variazioni e la revoca dell’indirizzo comunicato.

È possibile richiedere la notifica degli atti indicando l’indirizzo di posta elettronica certificata:

  • di cui si è intestatario;
  • oppure, nel caso di persone fisiche, quello del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado;
  • oppure quello di uno dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica nei giudizi dinanzi alle Commissioni tributarie (per esempio, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi, CAF, ecc.).

Per tali soggetti, nel caso in cui il tentativo di notifica a mezzo PEC risulti vano, anche dopo il secondo tentativo di notifica (effettuato laddove la casella sia valida ma piena), il perfezionamento di notifica non avviene con il deposito telematico, ma l’atto verrà notificato con le modalità “tradizionali” previste dall’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 29.09.1973.

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