Il principio del prezzo dinamico (dynamic ticket pricing) per la vendita di biglietti, prevede che il prezzo di ogni biglietto possa continuamente variare, sia in aumento sia in riduzione, in base ad algoritmi di calcolo che tengono conto di varianti predeterminate.
Ai fini Iva i biglietti omaggio
- quando eccedono il limite del 5% dei posti disponibili
- sono imponibili ai fini Iva e la relativa imposta si applica con riferimento al prezzo praticato nelle cessioni a titolo oneroso (articolo 3, comma 5, lettera a), Dpr 633/1972).
Pertanto i biglietti gratuiti
- possono essere rilasciati dagli organizzatori di spettacoli, senza essere assoggettati a Iva, nel limite del 5% dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità
- Superata la soglia, scatta l’imponibilità, facendo riferimento ai prezzi "ordinari".
Ove tali prezzi ordinari siano i c.d. prezzi dinamici si pone il problema di individuare la base imponibile IVA.
Con la risoluzione risoluzione n. 15/E del 15 febbraio 2018, l'Agenzia delle Entrate, al fine di scongiurare abusi, con specifico riferimento al biglietto “dinamico”, caratterizzato dalla notevole variabilità dei prezzi di vendita afferma che
- per l’imponibilità Iva dei biglietti che superano il limite del 5%
- deve farsi riferimento al prezzo intero massimo praticato durante il periodo di vendita per la categoria di posti cui i biglietti omaggio danno diritto ad accedere.