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Notizie Flash 25/01/2018

Start up: aumento di capitale senza Notaio

Start up: aumento di capitale senza Notaio

Per le start up gli aumenti di capitale a pagamento che prevedono contestualmente la delibera, la sottoscrizione e il versamento e conseguentemente anche la modifica dello statuto possono essere fatti on line con il modello standard senza l’intervento del Notaio.

Come noto con il Decreto 17 febbraio 2016 il Ministro dello Sviluppo Economico ha dato attuazione all’art. 4, comma 10 bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33 (Investment Compact), introducendo la nuova, pionieristica modalità per la costituzione di startup innovative in forma di società a responsabilità limitata. Tale disciplina è stata poi dettagliata con il Decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica e con la correlata Circolare 3691/C del 1° luglio 2016, che ne hanno fissato al 20 luglio 2016 la data d’avvio.

La nuova procedura prevede la possibilità per i contraenti di redigere e sottoscrivere l’atto costitutivo e lo statuto online mediante una piattaforma web dedicata, anche attraverso salvataggi successivi. La procedura prevede il ricorso a un modello standard di atto costitutivo e di statuto, introdotto dal Decreto citato, che consente rapidità di compilazione e certezza del diritto ma, allo stesso tempo, risulta personalizzabile da parte dell’imprenditore. L’atto ha un formato elettronico elaborabile XML, che consente di garantire fedelmente la conformità al modello standard, di eseguire una serie di controlli automatici sui dati compilati e di arricchire di nuove informazioni strutturate il Registro delle Imprese.

Alla luce delle novità introdotte si è posto il problema circa la possibilità di utilizzare tale procedura per le seguenti fattispecie:

  • aumento di capitale che prevede sottoscrizione e versamento non contestuali alla delibera di emissione delle nuove quote;
  • aumenti di capitale a pagamento che prevedono contestualmente la delibera, la sottoscrizione e il versamento e conseguentemente anche la modifica dello statuto.

Per il primo caso il Mise ha ritenuto non possibile ricorrere alla procedura sopraesposta ma al contrario è necessario l’intervento del Notaio. In particolare in tale ipotesi la decisione di aumento dovrà essere depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni dalla sua adozione ma, essendo il “successo” del deliberato aumento valutabile solo allo scadere del termine per la sottoscrizione dell’aumento medesimo, lo statuto modificato con il nuovo importo del capitale sociale potrà essere depositato presso il registro delle imprese solo dopo il termine in ultimo citato. Consistendo quindi l’adempimento pubblicitario, in tale caso, nel deposito per l’iscrizione di una decisione assembleare (la predetta “decisione di aumento del capitale sociale”) in cui non si modifica, per il momento, lo statuto della società, ma si prevedono solo le modalità e il termini dell’aumento medesimo, e non essendo, per questa decisione, previsto alcun “modello standard” (non avendo il legislatore previsto alcuna delega in tal senso), la decisione in parola dovrà necessariamente essere adottata con le forme previste dal codice civile, ovverosia con intervento del notaio.

Nel secondo caso invece è possibile effettuare l’aumento di capitale utilizzando la procedura on line prevista per le start up. In questo caso, infatti, la decisione di aumento, sottoscrizione dello stesso e corrispondente versamento sono contestuali; inoltre, sempre contestualmente, è possibile procedere alla modifica dello statuto, atteso che l’esito dell’aumento è verificato nell’ambito della stessa assemblea.

Va sottolineato, inoltre, che l’atto in questione è stato sottoscritto (per il combinato disposto dell’art. 3 del DM 28/10/2016 e dell’art. 5 del DM 17/02/2016) ai sensi dell’art. 25 del CAD di cui al DLGS 82/2005, ovverosia con firma digitale autenticata.

Va rammentato, a tale proposito, che il secondo comma della disposizione in ultimo richiamata così recita: “L’autenticazione della firma elettronica, anche mediante l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale della validità dell’eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico”.

Alla luce, in particolare, di tale ultima indicazione, il Mise ritiene è che nulla osti all’iscrivibilità dell’atto in questione (intendendosi con ciò l’insieme dei documenti costituenti l’allegato al DM 28/10/2016, comprensivo dello statuto “standard” quale risultante all’esito delle decisioni adottate) nel registro delle imprese.

 

AUMENTO CAPITALE START UP

che prevede sottoscrizione e versamento non contestuali alla delibera di emissione delle nuove quote

Notaio

A pagamento che prevede contestualmente la delibera, la sottoscrizione e il versamento e conseguentemente anche la modifica dello statuto

Modello standard on line

 

 

 

 

 

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