Attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.14 del 18-01-2018, del Decreto 20 dicembre 2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, approvano gli importi delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero, per l’anno 2018.
Le retribuzioni convenzionali sono state istituite per una duplice funzione: previdenziale e fiscale.
Previdenziale – Le retribuzioni convenzionali sono necessarie al fine di stabilire il calcolo dei contributi che i lavoratori italiani che lavorano all’estero sono tenuti a versare a favore delle assicurazioni obbligatorie. Tale disposizione si applica non solo nel caso di assunzione in Paesi extracomunitari di lavoratori italiani qualora vi siano in vigore accordi di sicurezza sociale, ma anche a favore di quelle assicurazioni che, all’interno degli eventuali accordi stipulati, non vi rientrano.
Fiscale – Ai sensi dell’articolo 51 comma 8 bis del TUIR, “il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.”
A partire dall’1 gennaio 2001, viene ristabilito il principio della c.d. world wide taxation. Pertanto, la funziona fiscale delle retribuzioni convenzionali non è altro che quella di determinare il reddito da lavoro dipendente nel caso di lavoro prestato nei confronti di uno stato estero in via continuativa per un periodo superiore a 183 giorni, nell’arco di 12 mesi. In altri termini, tali retribuzione avranno il fine massimo di sostituire le retribuzione erogate effettivamente.
Al riguardo, secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 207 /E del 16 novembre 2000, va in primo luogo precisato che la nuova normativa si rivolge a quei lavoratori che, pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero, in base all’articolo 2 del TUIR continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia. Ai fini delle imposte sui redditi, ricordiamo che, si considerano residenti:
Tale disposizione non trova la sua applicazione per:
Per quanto concerne il computo dei giorni di effettiva permanenza del lavoratore all’estero, si fa presente che il periodo da considerare non deve necessariamente risultare continuativo. Infatti, è sufficiente che il lavoratore presti la propria opera all’estero per un minimo di 183 giorni nell’arco di dodici mesi. Per l’effettivo conteggio dei giorni di permanenza del lavoratore all’estero rilevano, in ogni caso, nel computo dei 183 giorni, il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi.
Nota bene – Con l’espressione “nell'arco di dodici mesi” non ha inteso far riferimento al periodo d’imposta, ma alla permanenza del lavoratore all’estero stabilita nello specifico contratto di lavoro, che può anche prevedere un periodo a cavallo di due anni solari. |
A decorrere dal periodo di paga in corso dall’1 gennaio 2018 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2018, le retribuzioni convenzionali da prendere in considerazione per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero e per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del TUIR sono stabilite in base ai dati, inseriti in un’apposita tabella che costituiscono, suddivisi per settore produttivo, parte integrante del presente decreto.
I settori produttivi sono:
Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1, contenute all’interno del decreto.
I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.
Si rammenta, inoltre che, sulle retribuzioni convenzionali va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.
In questo contesto, infine, è bene specificare che il datore di lavoro non è esente ad alcun obbligo. Infatti, quest’ultimo, agendo da sostituto d’imposta, ha l’obbligo di versare le ritenute su codesti redditi. Pertanto, se la permanenza all’estero super i 183 giorni, il sostituto d’imposta, applicherà, partendo dalla prima retribuzione, la tassazione di cui all’articolo 51 comma 8 bis del TUIR. Eventuale rettifiche verranno fatte in sede di conguaglio allorquando non sussistano le condizioni necessarie.