Con la risoluzione n. 6/E del 16 gennaio 2018, l'Agenzia delle Entrate torna a occuparsi del regime di non imponibilità Iva per le navi adibite alla navigazione in alto mare, integrando e precisando quanto già affermato nella risoluzione n. 2/E del 12 gennaio 2017.
Si ricorda che con la precedente risoluzione, l’Agenzia aveva chiarito che una nave può essere considerata “adibita alla navigazione in alto mare” se, nel corso dell’anno precedente rispetto a quello in cui s’invoca la non imponibilità, ha effettuato in misura superiore al 70% viaggi in alto mare (ovvero, oltre le 12 miglia marine). Questa condizione (prevalenza dei viaggi in alto mare rispetto al totale dei viaggi effettuati), è stato specificato, deve essere verificata per ciascun periodo d’imposta sulla base di documentazione ufficiale.
Con il nuovo documenti di prassi si precisa l’esatto significato da attribuire al termine “viaggio” per la corretta applicazione del regime di non imponibilità.
VIAGGIO - per “viaggio” si devono intendere gli spostamenti tra porti (italiani, Ue o extra Ue) che la nave compie nell’ambito di un servizio di trasporto passeggeri oppure nell’esercizio della propria attività commerciale, “nell’ambito dei quali sono effettuate operazioni di carico/scarico merci o di imbarco/sbarco passeggeri”. Al contrario, non possono essere considerati “viaggi” (e, dunque, non sono rilevanti per la determinazione della percentuale del 70%) gli spostamenti tra cantieri o porti eseguiti per motivi tecnici. Più precisamente, il “viaggio in alto mare” è il tragitto compreso tra due punti di approdo (ovvero da e per il medesimo punto di approdo), durante il quale viene superato il limite delle 12 miglia nautiche. In altri termini, il superamento di questa soglia implica che l’intero viaggio è da considerare come avvenuto “in alto mare”.
La risoluzione n. 2/E ha chiarito che la condizione della prevalenza dei viaggi effettuati in alto mare deve essere provata sulla base della “documentazione ufficiale”.
E' tale ogni documentazione proveniente dall’armatore o da colui che ha la responsabilità della nave, idonea a indicare, in maniera precisa e coerente, le tratte marittime effettuate dalla nave.
Rientrano nel novero della documentazione ufficiale, ad esempio:
Mancanza di documentazione ufficiale
La risoluzione affronta anche il caso in cui l’acquirente, per cause dimostrabili, non sia in grado di esibire al fornitore la documentazione ufficiale.
In tale ipotesi, è possibile esibire una dichiarazione dell’armatore, del comandante della nave o di chi ha la responsabilità gestionale effettiva, con la quale si attesta al fornitore che la nave è adibita “effettivamente e prevalentemente” alla navigazione in alto mare.
In questa dichiarazione devono essere indicati le seguenti informazioni:
In presenza di questa dichiarazione il fornitore può emettere le fatture in regime di non imponibilità.