Con la Risoluzione 4/E del 15.01.2018, l'Agenzia chiarisce gli adempimenti dichiarativi per aderire al regime di branch exemption di cui all’articolo 168-ter del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) già dal periodo d’imposta 2016.
Si evidenzia che:
- il provvedimento del 28 agosto 2017 reca le modalità applicative del regime di branch exemption di cui all’articolo 168-ter del TUIR, fornendo indicazioni anche in ordine agli adempimenti dichiarativi a cui è tenuta l’impresa residente
- talune indicazioni contenute nel provvedimento non trovano perfetto riscontro nei modelli dichiarativi 2017, giacché tali modelli sono stati approvati in data anteriore rispetto alla pubblicazione dello stesso provvedimento. Infatti, i modelli di dichiarazione “Redditi 2017–SC”, “Redditi 2017–SP”, “Redditi 2017–ENC”, “Redditi 2017–PF” (di seguito “modelli Redditi 2017”), “IRAP 2017”, con le relative istruzioni, sono stati approvati con diversi Provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2017 (modificati con successivi Provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate).
Alla luce di ciò, al fine di consentire alle imprese residenti di avvalersi del regime di branch exemption già a partire dal periodo d’imposta 2016, si chiarisce:
- la somma algebrica dei redditi e delle perdite di tutte le singole branch risultanti dai mosuli chiarative va riportata tra le variazioni in aumento (se negativa) o in diminuzione (se positiva), rispettivamente, nei righi RF31 (codice 45) e RF55 (codice 41)
- la compilazione del prospetto “Deduzione per capitale investito proprio (ACE)” dedicato al riporto dei dati utili ai fini del calcolo dell’agevolazione ACE spettante, contenuto nel quadro RS dei modelli di dichiarazione Redditi 2017. Nel prospetto ACE del primo modulo del quadro RS, sono indicati i dati inerenti esclusivamente alla casa madre. A partire dal secondo modulo del quadro RS, il dichiarante deve riportare nel prospetto ACE i dati della singola branch come individuata nel secondo modulo del quadro RF nel prospetto denominato “Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all’estero di imprese residenti”. La numerazione dei moduli del quadro RF e del quadro RS deve corrispondere, quindi, alla medesima branch. Come previsto nel provvedimento, l’ammontare complessivo del rendimento nozionale relativo alle stabili organizzazioni non può essere superiore al rendimento nozionale relativo all’impresa nel complesso. La parte di rendimento nozionale relativo alle stabili organizzazioni che eccede quello relativo all’impresa nel complesso viene imputato in proporzione al rendimento nozionale relativo a ogni singola stabile organizzazione, che viene conseguentemente ridotto. A tal fine, nel prospetto ACE della singola branch, il rendimento nozionale spettante è indicato nel campo “Rendimenti totali”, al netto della quota eccedente di competenza della branch. Tale ultimo importo può essere utilizzato in abbattimento del reddito della singola stabile organizzazione, avendo cura di indicare l’ammontare deducibile nella determinazione del reddito tra le altre variazioni in diminuzione del quadro RF, rigo RF55, utilizzando il codice 99, fino a concorrenza del reddito della stessa branch. L’eventuale eccedenza di rendimento nozionale deve essere riportata dalla medesima branch nei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale, indicando l’ammontare spettante nel campo “Eccedenza riportabile”
- il provvedimento non contempla il riconoscimento di più stabili organizzazioni all’estero, pur in presenza di più siti produttivi, ciascuno dei quali configurante un’autonoma branch per lo Stato di localizzazione. In caso di più siti produttivi, il codice di identificazione fiscale estero da riportare in dichiarazione può essere riferito a uno dei vari siti produttivi, a scelta del contribuente
- relativamente al credito per le imposte estere, deve procedersi al ricalcolo delle eccedenze di imposta nazionali ed estere separando, all’interno del medesimo Paese, quelle attribuibili alle stabili organizzazioni esenti rispetto a quelle imputabili agli altri redditi esteri compilando più moduli del quadro CE
- il valore della produzione netta relativa alla branch esente da scomputare dal valore della produzione netta, essendo determinato in via analitica sulla base del rendiconto economico e patrimoniale va scluso dalla base imponibile IRAP, indicandolo in uno dei campi presenti nei righi dove si riportano le “altre variazioni” (in aumento e in diminuzione), utilizzando il codice “99” (ad es. quadro IC51 o IC57 del quadro IC relativo alle società di capitali)