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Notizie Flash 05/01/2018

Usufrutto: nuovi coefficienti di calcolo

Usufrutto: nuovi coefficienti di calcolo

Pubblicato il 28 dicembre 2017 in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 301, il decreto del 20 dicembre 2017 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante le seguenti novità:

  • Fissa in 333,33 volte l'annualità,  il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma  2,  lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta  di registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26 aprile  1986,  n.131,  e  successive  modificazioni,  relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni;
  • Fissa in 333,33 volte l'annualità, il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma  2,  lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta  di registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26 aprile  1986,  n.131,  e  successive  modificazioni,  relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni;
  • Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei  diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica  26 aprile 1986, n.  131,  e  successive  modificazioni,  è  variato  in ragione della misura del saggio legale degli interessi  fissata  allo 0,3%.

Le disposizioni contenute nel presente decreto, ai sensi dell’art. 2,  si  applicano a decorrere dalla data dell’1 gennaio 2018:

  • agli atti pubblici formati;
  • agli atti  giudiziari  pubblicati  o  emanati dall’1 gennaio 2018;
  •  alle  scritture  private  autenticate  e  a  quelle  non  autenticate presentate per la registrazione dall’1 gennaio 2018;
  • alle successioni  apertesi  ed  alle donazioni.

 

In relazione al punto 3 del predetto decreto, viene adeguato il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei  diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, in seguito all’innalzamento del saggio d’interesse dallo 0,1 allo 0,3%, a decorrere dall’1 gennaio 2018, così come stabilito dal decreto del 13 dicembre 2017 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  292  del  15 dicembre 2017.

 

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse dello 0,3%

Età del beneficiario (anni compiuti)

Coefficiente

da 0 a 20

317,50

da 21 a 30

300,00

da 31 a 40

282,50

da 41 a 45

265,00

da 46 a 50

247,50

da 51 a 53

230,00

da 54 a 56

212,50

da 57 a 60

195,00

da 61 a 63

177,50

da 64 a 66

160,00

da 67 a 69

142,50

da 70 a 72

125,00

da 73 a 75

107,50

da 76 a 78

90,00

da 79 a 82

72,50

da 83 a 86

55,00

da 87 a 92

37,50

da 93 a 99

20,00

 

Fino al 31 dicembre 2017 il coefficiente per la determinazione del diritto di usufrutto a vita, nel caso in cui il beneficiario fosse di età compresa tra i 0-20 anni, calcolato in base al saggio d’interesse legale dello 0,10%, è pari a 950; dal primo gennaio 2018, con il saggio d’interesse elevato a 0,3, il coefficiente, invece, sarà pari a 317,50. Quindi, più alto è il tasso d’interesse, più si abbassa il coefficiente.

Questo è quanto avviene quando ci si trovi ad effettuare un calcolo di usufrutto a vita, per il quale si prende in considerazione l’età anagrafica del titolare dell’usufrutto e il relativo coefficiente.

La situazione, differisce allorquando ci si trovi a dover effettuare un calcolo di usufrutto a termine. In tal caso, infatti, la durata del legame tra l’usufruttuario e il nudo proprietario è stabilita già tra le parti. Pertanto, per il calcolo dell’usufrutto non viene presa in considerazione la tabella dei coefficienti d’età, visto che la durata dell’usufrutto è stata precedentemente stabilita. Non dipende, dunque, dall’età, in quanto il valore verrà aumentato, nei confronti dell’usufruttario, dell’0,3% per ogni anno di durata in più.

 

 

 

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L’evoluzione della Giurisprudenza 04/05/2025
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Con la sentenza del 30 aprile 2025 nella causa C-246/24, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato un principio di particolare rilevanza nell’ambito del sistema sanzionatorio europeo contro la Russia: è vietata l’esportazione di banconote in euro verso la Federazione Russa, anche nel caso in cui tali fondi siano destinati a coprire spese sanitarie personali, come il pagamento di trattamenti medici da parte di cittadini dell’Unione che si rechino nel territorio russo. La pronuncia si inserisce nel quadro delle misure restrittive adottate dal Consiglio dell’UE con il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
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Con la sentenza del 30 aprile 2025 resa nella causa C-602/23, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito uno snodo interpretativo centrale in materia di tassazione dei redditi da capitale percepiti da organismi d’investimento collettivo stranieri. Il caso riguardava la legittimità, alla luce del diritto dell’Unione, di una normativa nazionale che esclude dal rimborso dell’imposta un'entità non residente che, pur essendo assimilabile a un OICVM sotto il profilo funzionale, possiede personalità giuridica, a differenza del corrispondente organismo residente considerato fiscalmente trasparente.
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