Pubblicato il 28 dicembre 2017 in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 301, il decreto del 20 dicembre 2017 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante le seguenti novità:
Le disposizioni contenute nel presente decreto, ai sensi dell’art. 2, si applicano a decorrere dalla data dell’1 gennaio 2018:
In relazione al punto 3 del predetto decreto, viene adeguato il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, in seguito all’innalzamento del saggio d’interesse dallo 0,1 allo 0,3%, a decorrere dall’1 gennaio 2018, così come stabilito dal decreto del 13 dicembre 2017 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017.
Età del beneficiario (anni compiuti) |
Coefficiente |
da 0 a 20 |
317,50 |
da 21 a 30 |
300,00 |
da 31 a 40 |
282,50 |
da 41 a 45 |
265,00 |
da 46 a 50 |
247,50 |
da 51 a 53 |
230,00 |
da 54 a 56 |
212,50 |
da 57 a 60 |
195,00 |
da 61 a 63 |
177,50 |
da 64 a 66 |
160,00 |
da 67 a 69 |
142,50 |
da 70 a 72 |
125,00 |
da 73 a 75 |
107,50 |
da 76 a 78 |
90,00 |
da 79 a 82 |
72,50 |
da 83 a 86 |
55,00 |
da 87 a 92 |
37,50 |
da 93 a 99 |
20,00 |
Fino al 31 dicembre 2017 il coefficiente per la determinazione del diritto di usufrutto a vita, nel caso in cui il beneficiario fosse di età compresa tra i 0-20 anni, calcolato in base al saggio d’interesse legale dello 0,10%, è pari a 950; dal primo gennaio 2018, con il saggio d’interesse elevato a 0,3, il coefficiente, invece, sarà pari a 317,50. Quindi, più alto è il tasso d’interesse, più si abbassa il coefficiente.
Questo è quanto avviene quando ci si trovi ad effettuare un calcolo di usufrutto a vita, per il quale si prende in considerazione l’età anagrafica del titolare dell’usufrutto e il relativo coefficiente.
La situazione, differisce allorquando ci si trovi a dover effettuare un calcolo di usufrutto a termine. In tal caso, infatti, la durata del legame tra l’usufruttuario e il nudo proprietario è stabilita già tra le parti. Pertanto, per il calcolo dell’usufrutto non viene presa in considerazione la tabella dei coefficienti d’età, visto che la durata dell’usufrutto è stata precedentemente stabilita. Non dipende, dunque, dall’età, in quanto il valore verrà aumentato, nei confronti dell’usufruttario, dell’0,3% per ogni anno di durata in più.