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Notizie Flash 05/01/2018

Usufrutto: nuovi coefficienti di calcolo

Usufrutto: nuovi coefficienti di calcolo

Pubblicato il 28 dicembre 2017 in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 301, il decreto del 20 dicembre 2017 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante le seguenti novità:

  • Fissa in 333,33 volte l'annualità,  il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma  2,  lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta  di registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26 aprile  1986,  n.131,  e  successive  modificazioni,  relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni;
  • Fissa in 333,33 volte l'annualità, il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma  2,  lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta  di registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26 aprile  1986,  n.131,  e  successive  modificazioni,  relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni;
  • Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei  diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica  26 aprile 1986, n.  131,  e  successive  modificazioni,  è  variato  in ragione della misura del saggio legale degli interessi  fissata  allo 0,3%.

Le disposizioni contenute nel presente decreto, ai sensi dell’art. 2,  si  applicano a decorrere dalla data dell’1 gennaio 2018:

  • agli atti pubblici formati;
  • agli atti  giudiziari  pubblicati  o  emanati dall’1 gennaio 2018;
  •  alle  scritture  private  autenticate  e  a  quelle  non  autenticate presentate per la registrazione dall’1 gennaio 2018;
  • alle successioni  apertesi  ed  alle donazioni.

 

In relazione al punto 3 del predetto decreto, viene adeguato il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei  diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, in seguito all’innalzamento del saggio d’interesse dallo 0,1 allo 0,3%, a decorrere dall’1 gennaio 2018, così come stabilito dal decreto del 13 dicembre 2017 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  292  del  15 dicembre 2017.

 

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse dello 0,3%

Età del beneficiario (anni compiuti)

Coefficiente

da 0 a 20

317,50

da 21 a 30

300,00

da 31 a 40

282,50

da 41 a 45

265,00

da 46 a 50

247,50

da 51 a 53

230,00

da 54 a 56

212,50

da 57 a 60

195,00

da 61 a 63

177,50

da 64 a 66

160,00

da 67 a 69

142,50

da 70 a 72

125,00

da 73 a 75

107,50

da 76 a 78

90,00

da 79 a 82

72,50

da 83 a 86

55,00

da 87 a 92

37,50

da 93 a 99

20,00

 

Fino al 31 dicembre 2017 il coefficiente per la determinazione del diritto di usufrutto a vita, nel caso in cui il beneficiario fosse di età compresa tra i 0-20 anni, calcolato in base al saggio d’interesse legale dello 0,10%, è pari a 950; dal primo gennaio 2018, con il saggio d’interesse elevato a 0,3, il coefficiente, invece, sarà pari a 317,50. Quindi, più alto è il tasso d’interesse, più si abbassa il coefficiente.

Questo è quanto avviene quando ci si trovi ad effettuare un calcolo di usufrutto a vita, per il quale si prende in considerazione l’età anagrafica del titolare dell’usufrutto e il relativo coefficiente.

La situazione, differisce allorquando ci si trovi a dover effettuare un calcolo di usufrutto a termine. In tal caso, infatti, la durata del legame tra l’usufruttuario e il nudo proprietario è stabilita già tra le parti. Pertanto, per il calcolo dell’usufrutto non viene presa in considerazione la tabella dei coefficienti d’età, visto che la durata dell’usufrutto è stata precedentemente stabilita. Non dipende, dunque, dall’età, in quanto il valore verrà aumentato, nei confronti dell’usufruttario, dell’0,3% per ogni anno di durata in più.

 

 

 

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