Con la Risoluzione 144 del 22.11.2017, l'Agenzia ha chiarito la documentazione probatoria idonea a dimostrare la provenienza degli utili di fonte estera percepiti dal socio italiano per il tramite di società intermedie non residente.
Nel caso di specie, una società italiana detiene il 100 per cento del capitale della società olandese Beta BV, la quale, a sua volta, controlla interamente la società Gamma BV (in breve, Gamma), residente in Olanda. Fino al 2009, quest’ultima ha prodotto utili, oltre che in Olanda, anche in Svizzera (paese black list), per il tramite di una branch ivi situata. Gli utili realizzata dall società Gamma sono stati prodotti in parte in stati white list (olanda) e in parte in stati black list (branch svizzera).
Gamma ha distribuito i propri utili a Beta, la quale ne ha riversato una parte alla società italiana. Quest'ultima ha tassato i dividendi come se si trattasse di dividnedi white list (esclusi da imposizione in Italia in misura del 95 per cento del loro ammontare).
L'agenzia delle Entrate ha contestato il comportamento della società italiana, ed ha considerato ed ha considerato parte degli utili percepiti dalla società italiana provenienti da uno Stato incluso nella black list di cui al d.m. 21 novembre 2001, in quanto prodotti dalla branch di Gamma localizzata in Svizzera.
Le contestazioni relative alla tassazione dei dividendi sono state oggetto di definizione nell’ambito degli istituti deflattivi del contenzioso. In particolare, per ciascuna delle annualità verificate, l’istante e l’Agenzia delle entrate hanno individuato, sulla base di criteri condivisi, la quota di dividendi riconducibile alla branch svizzera di Gamma, assoggettabile al regime di imposizione integrale, e la quota di dividendi qualificabile come “white list”, imponibile in misura del 5 per cento.
Il dubbo posto all'Agenzia riguarda il trattamento dei successivi dividendi distribuiti da Gamma, attraverso l'accesso alla riverse formate in parte da utili black list e in parte da utili white list. Come devono essere considerati per la società italiana: black listi o white list?
Evidenzia l'Agenzia che le delibere contestualmente adottate dalla società italiana e da Gamma (società olandese), dalle quali risulta che le somme distribuite da quest’ultima sono attinte da riserve non alimentate da utili provenienti da Stati o territori a fiscalità privilegiata, costituiscano un supporto documentale idoneo a dimostrare che i dividendi percepiti da Alfa non rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 89, comma 3, del TUIR.