Con la risoluzione 137/E dell'08.11.2017, l'Agenzia ha istituito i codici tributo e fornito le istruzioni per effettuare, tramite modello F24, i pagamenti di alcuni tributi in favore di tutti gli enti interessati, senza la necessità per questi ultimi di stipulare una specifica convenzione con l’Agenzia delle entrate
Per il versamento della “tassa/canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” (TOSAP/COSAP), dei relativi interessi e sanzioni, in favore di tutti i Comuni, Province e Città Metropolitane interessati, sono utilizzati i codici tributo già esistenti “3931”, “3932”, “3933” e “3934”, di cui alla risoluzione n. 39/E del 13 maggio 2016.
Per il versamento della “tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani/tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” (TARSU/TARIFFA), dei relativi interessi e sanzioni, in favore di tutti i Comuni interessati per gli anni d’imposta pregressi, si utilizzano i codici tributo già esistenti “3920”, “3921” e “3922”, di cui alla risoluzione n. 73/E del 18 maggio 2004.
Inoltre, al fine di consentire il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute ai Comuni a titolo di “imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni” (ICP DPA), di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero del “canone per l’installazione di mezzi pubblicitari” (CIMP), di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dei relativi interessi e sanzioni, sono istituiti i seguenti codici tributo:
“3964” denominato “Imposta comunale sulla pubblicità/canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (ICP DPA/CIMP)”;
“3965” denominato “Imposta comunale sulla pubblicità/canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (ICP DPA/CIMP) - Interessi”;
“3966” denominato “Imposta comunale sulla pubblicità/canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (ICP DPA/CIMP) - Sanzioni”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, tutti i suddetti codici tributo, sia già esistenti, sia istituiti con la presente risoluzione, sono esposti nella sezione “IMU e altri tributi locali”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”, indicando:
OPERATIVITA
Viene precisato che l’operatività delle disposizioni contenute nella presente risoluzione decorre dal 20 novembre 2017.