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Notizie Flash 19/10/2017

Il DDL di Bilancio rinviando retroattivamente l’IRI ignora statuto del contribuente, imprese e commercialisti

Il DDL di Bilancio rinviando retroattivamente l’IRI ignora statuto del contribuente, imprese e commercialisti

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO – IRI 2018
PUBBLICATO IL 19 OTTOBRE 2017

ADC – AIDC – ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO

 

COMUNICATO STAMPA

Il DDL di Bilancio rinviando retroattivamente l’IRI ignora statuto del contribuente, imprese e commercialisti

Roma, 19 ottobre 2017

Il DDL di Bilancio per il 2018 potrebbe, allo stato attuale, stabilire il rinvio al periodo di imposta 2018 dell’IRI,  ovverosia l’imposta sul reddito imprenditoriale secondo l’aliquota fissa del 24%, stabilita con LEGGE DI STABILITA’ 2017, per imprese individuali e società di persone, equiparandole fiscalmente alle società di capitali.

È quanto si evince nitidamente dalle tabelle allegate al Draft budgetary plan – Dbp (Documento programmatico di bilancio) approvato dal Consiglio dei Ministri ed inviato a Bruxelles.

Gli effetti finanziari di questo rinvio, si legge, sono pari allo 0,112% del Pil nel 2018, quindi circa 2 miliardi di euro di entrate in più nel 2018 che il Governo ricava dal rinvio dell’entrata in vigore di questa flat tax sulle imprese. Il tutto in spregio agli oltre 4 milioni di imprese interessate che, insieme ai commercialisti, avevano pianificato il necessario cambio di regime contabile e reimpostato il tax planning, nonché nuovamente violando apertamente i principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente.

La norma, in vigore dal periodo di imposta 2017, non può essere cambiata in corsa con effetto retroattivo per mere ragioni di cassa. La riduzione di circa 20 punti percentuali garantita dall’IRI ha già condizionato le scelte di molte imprese nel periodo di imposta in corso, portandole a non pagare gli acconti oppure a rinunciare alla trasformazione delle società personali in società di capitali.

Il rinvio di un anno stravolgerebbe tutto, intervenendo in modo clamorosamente retroattivo e calpestando, ancora una volta, lo Statuto dei Diritti del Contribuente e ogni elementare principio di civiltà giuridica, vanificando l’obiettivo dichiarato della capitalizzazione delle PMI e perpetuando l’inaffidabilità della legislazione tributaria italiana anche agli occhi degli investitori nazionali ed esteri.

 

Vincenzo De Maggio

Presidente ADC – Associazione Dottori Commercialisti

Andrea Ferrari

Presidente AIDC – Associazione Italiana Dottori Commercialisti

Marco Cuchel

Presidente ANC – Associazione Nazionale Commercialisti

Amelia Luca

Presidente ANDOC – Associazione Nazionale Dottori Commercialisti

 Giuseppe Diretto

Presidente UNAGRACO – Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili

 Daniele Virgillito

Presidente UNGDCEC – Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Domenico Posca

Presidente UNICO – Unione Italiana Commercialisti

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Fisco passo per passo 04/05/2025
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La sola esistenza di un pagamento tracciabile non costituisce una prova sufficiente per dimostrare la reale esistenza di un’operazione soggettivamente inesistente. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8130/2025, depositata il 27 marzo 2025, nella quale i giudici di legittimità hanno nuovamente preso posizione in materia di frodi IVA e fatturazione fittizia.
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Con la sentenza del 30 aprile 2025, pronunciata nella causa C330/24, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha offerto una lettura estensiva dell’articolo 116, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 952/2013, noto anche come Codice doganale dell’Unione, chiarendo che anche in caso di errore deliberato nella classificazione tariffaria da parte delle autorità doganali, il rimborso dei dazi doganali indebitamente versati può essere legittimamente richiesto dal contribuente. La pronuncia segna un importante passo interpretativo, estendendo la tutela dell’operatore economico anche alle ipotesi in cui l’errore non sia stato meramente accidentale o di tipo formale, ma sia da ricondurre a una valutazione errata consapevole delle dogane.
L’evoluzione della Giurisprudenza 04/05/2025
Niente banconote in euro per cure mediche in Russia: confermato il divieto assoluto di esportazione
Con la sentenza del 30 aprile 2025 nella causa C-246/24, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato un principio di particolare rilevanza nell’ambito del sistema sanzionatorio europeo contro la Russia: è vietata l’esportazione di banconote in euro verso la Federazione Russa, anche nel caso in cui tali fondi siano destinati a coprire spese sanitarie personali, come il pagamento di trattamenti medici da parte di cittadini dell’Unione che si rechino nel territorio russo. La pronuncia si inserisce nel quadro delle misure restrittive adottate dal Consiglio dell’UE con il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
Fisco passo per passo 04/05/2025
Rimborso negato dell’imposta sui redditi di capitale: la Corte UE legittima la disparità tra organismi esteri con personalità giuridica e OICVM nazionali
Con la sentenza del 30 aprile 2025 resa nella causa C-602/23, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito uno snodo interpretativo centrale in materia di tassazione dei redditi da capitale percepiti da organismi d’investimento collettivo stranieri. Il caso riguardava la legittimità, alla luce del diritto dell’Unione, di una normativa nazionale che esclude dal rimborso dell’imposta un'entità non residente che, pur essendo assimilabile a un OICVM sotto il profilo funzionale, possiede personalità giuridica, a differenza del corrispondente organismo residente considerato fiscalmente trasparente.
Fisco passo per passo 04/05/2025
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