Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, è intervenuto in data 28 luglio 2017, con i Pronto ordini n. 184, 188 e 207 al fine di chiarire ulteriori aspetti riguardanti l’obbligo formativo dei professionisti e, in particolare, il riconoscimento dei crediti formativi professionali.
Con il pronto ordini 184/2017 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha risposto ad un quesito che chiedeva se lo svolgimento dell’attività particolare di cui all’art. 15 co. 1 lett. m) “partecipazione alle commissione degli organi do governo dei Comuni delle Provincie e delle Regioni” includa la partecipazione alla sedute di Consiglio o Giunta comunale e se l’iscritto che ricopre la carica di Sindaco e di componente dell’assemblea dell’Unione de Comuni dell’Ogliastra possano essere riconosciuti crediti formativi. Al riguardo il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha risposto che i crediti formativi professionali debbano riconoscersi per la partecipazione alle Commissioni che svolgono funzioni consultive, di controllo, di indagine o conoscitive. E’ escluso, invece, che possano riconoscersi crediti per lo svolgimento delle funzioni di sindaco ovvero per la partecipazione ad assemblea di Unioni comunali.
Con il pronto ordini 188/2017 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha risposto ad un quesito che chiedeva a chi competa l’attribuzione dei crediti formativi professionali per la partecipazione ai corsi di specializzazione delle SAF. Al riguardo il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha risposto che la competenza è riservata al Consiglio Nazionale che vi provvede a seguito di istanza presentata tramite piattaforma web. Il Cndcec ritiene che con riferimento al riconoscimento dei crediti sia applicabile la previsione di cui al comma 2 dell’articolo 17 del regolamento per la formazione professionale continua, secondo cui “Il riconoscimento dei crediti formativi professionali per la partecipazione ad eventi organizzati da altri Ordini territoriali dai soggetti autorizzati e dal Consiglio Nazionale è compito dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto all’Albo”. Ai fini dell’attribuzione dei crediti l’ordine deve ricevere da parte delle Saf. La comunicazione contenete l’elenco dei nominativi ed il numero di crediti formativi maturati nel corso dell’anno precedente dagli iscritti all’Albo, In caso contrario i crediti dovranno necessariamente essere documentati o autocertificati dagli iscritti.
Da ultimo il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel pronto ordini 207/2017 ha ricordato che è previsto l’esonero dell’obbligo di formazione per maternità, esteso anche ai genitori adottivi, per il periodo determinato dall'Ordine professionale di appartenenza. Non assume rilievo la circostanza che si tratti di adozione nazionale o internazionale. In particolare, l'obbligo formativo annuale è ridotto da 30 a 10 cfp, spetta all'Ordine determinare proporzionalmente il numero di cfp per i quali riconosce l'esonero all'iscritta.