Con la risoluzione n. 102/E del 26 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di deduzione delle spese per emissione di prestiti obbligazionari.
Nel caso di specie, viene prospettata una complessa operazione di acquisizione/riorganizzazione diseguito esposta:
In particolare, a seguito della fusione, Alfa - soggetto ias/ifrs Adopter - nel bilancio chiuso al 31/12/2016, ha contabilizzato le spese di emissione del prestito obbligazionario applicando il criterio del “costo ammortizzato”.
La questione posta al vaglio dell’Amministrazione finanziaria e risolta nella risoluzione in commento riguarda il regime di deducibilità applicabile a tali spese e, precisamente, se trovi applicazione l’articolo 96 del Tuir (deducibilità nel limite del 30% del rol).
Al riguardo, si ricorda che, al fine di agevolare il finanziamento delle imprese, il comma 13 dell’articolo 32 del Dl 83/2012 ha previsto che le spese sostenute per l’emissione sul mercato del prestito obbligazionario incluse le spese legali, notarili, tributarie e di altra natura connesse con la stessa emissione sono deducibili nell’esercizio in cui tali spese sono sostenute, indipendentemente dal momento di imputazione a bilancio. A nulla rileva la ripartizione dell’onere operata, in applicazione dei principi contabili, per tutta la durata dell’operazione di finanziamento. Come chiarito dalla circolare ministeriale n. 29/E del 2014, la norma non ha inteso imporre un obbligo di deduzione “per cassa” di siffatte spese ma solo concedere alle società emittenti una facoltà.
Per verificare se le spese per l’emissione dei prestiti obbligazionari rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 96 del Tuir si distinguono due ipotesi:
Nel primo caso l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la disciplina speciale che consente la deduzione delle spese “nell’esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio” sia prevalente sulla disciplina ordinaria di deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati prevista dall’articolo 96 del Tuir, rendendola in sostanza inapplicabile. In tal senso, nel documento di prassi si afferma che le spese in esame sono integralmente deducibili nell’esercizio di sostenimento, non applicandosi le limitazioni di cui all’articolo 96 del Tuir. Quindi, con riferimento al caso oggetto di interpello, avendo la società istante Alfa fruito della facoltà di dedurre per cassa le spese di emissione sostenute nel 2016, tali spese sono integralmente deducibili nell’esercizio di sostenimento e non trovano applicazione i limiti di deducibilità previsti dall’articolo 96 del Tuir.
A conclusioni diverse giunge, invece, l’Agenzia nella seconda ipotesi, ritenendo che, laddove non si eserciti la facoltà di deduzione per cassa delle spese di emissione delle obbligazioni, queste ultime rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 96 del Tuir, essendo riferibili all’emissione di un prestito obbligazionario, operazione avente causa finanziaria. Tali spese, ovviamente, concorreranno alla formazione dell’ammontare di interessi passivi e oneri assimilati deducibili nei limiti del rol in base alla corretta imputazione temporale operata in applicazione del criterio del costo ammortizzato previsto dallo ias 39.