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Notizie Flash 28/07/2017

Modalità di deduzione delle spese per emissione di prestiti obbligazionari: chiarimenti dell'Agenzia

Modalità di deduzione delle spese per emissione di prestiti obbligazionari: chiarimenti dell'Agenzia

Con la risoluzione n. 102/E del 26 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di deduzione delle spese per emissione di prestiti obbligazionari.

Nel caso di specie, viene prospettata una complessa operazione di acquisizione/riorganizzazione diseguito esposta:

  • Omicron, integralmente partecipata da Omega, ha acquistato l’intero capitale sociale di Alfa Holding, la quale possedeva il 100% del capitale sociale della Alfa
  • nell’ambito di tale operazione, Omega e Omicron hanno proceduto all’emissione di due prestiti obbligazionari
  • Omega ha, quindi, trasferito alla controllata Omicron le provviste raccolte attraverso l’emissione del prestito attraverso l’erogazione di un finanziamento soci in linea capitale
  • Omicron e Alfa Holding sono state incorporate (con fusione inversa) in Alfa, con retrodatazione degli effetti contabili e fiscali al 1° gennaio 2016.

In particolare, a seguito della fusione, Alfa - soggetto ias/ifrs Adopter - nel bilancio chiuso al 31/12/2016, ha contabilizzato le spese di emissione del prestito obbligazionario applicando il criterio del “costo ammortizzato”.
La questione posta al vaglio dell’Amministrazione finanziaria e risolta nella risoluzione in commento riguarda il regime di deducibilità applicabile a tali spese e, precisamente, se trovi applicazione l’articolo 96 del Tuir (deducibilità nel limite del 30% del rol). 
 
Al riguardo, si ricorda che, al fine di agevolare il finanziamento delle imprese, il comma 13 dell’articolo 32 del Dl 83/2012 ha previsto che le spese sostenute per l’emissione sul mercato del prestito obbligazionario incluse le spese legali, notarili, tributarie e di altra natura connesse con la stessa emissione sono deducibili nell’esercizio in cui tali spese sono sostenute, indipendentemente dal momento di imputazione a bilancio. A nulla rileva la ripartizione dell’onere operata, in applicazione dei principi contabili, per tutta la durata dell’operazione di finanziamento. Come chiarito dalla circolare ministeriale n. 29/E del 2014, la norma non ha inteso imporre un obbligo di deduzione “per cassa” di siffatte spese ma solo concedere alle società emittenti una facoltà.

Per verificare se le spese per l’emissione dei prestiti obbligazionari rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 96 del Tuir si distinguono due ipotesi:

  • esercizio della facoltà di deduzione per cassa
  • non esercizio di tale facoltà.

Nel primo caso l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la disciplina speciale che consente la deduzione delle spese “nell’esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio” sia prevalente sulla disciplina ordinaria di deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati prevista dall’articolo 96 del Tuir, rendendola in sostanza inapplicabile. In tal senso, nel documento di prassi si afferma che le spese in esame sono integralmente deducibili nell’esercizio di sostenimento, non applicandosi le limitazioni di cui all’articolo  96 del Tuir. Quindi, con riferimento al caso oggetto di interpello, avendo la società istante Alfa fruito della facoltà di dedurre per cassa le spese di emissione sostenute nel 2016, tali spese sono integralmente deducibili nell’esercizio di sostenimento e non trovano applicazione i limiti di deducibilità previsti dall’articolo 96 del Tuir.

A conclusioni diverse giunge, invece, l’Agenzia nella seconda ipotesi, ritenendo che, laddove non si eserciti la facoltà di deduzione per cassa delle spese di emissione delle obbligazioni, queste ultime rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 96 del Tuir, essendo riferibili all’emissione di  un prestito obbligazionario, operazione avente causa finanziaria. Tali spese, ovviamente, concorreranno alla formazione dell’ammontare di interessi passivi e oneri assimilati deducibili nei limiti del rol in base alla corretta imputazione temporale operata in applicazione del criterio del costo ammortizzato previsto dallo ias 39.

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La Flat-Tax nell’ambito del CPB per il periodo 2024
Dopo aver esordito nella dichiarazione dei redditi 2024, come misura una tantum operante per tutti i contribuenti ad eccezione dei forfetari, la flat-tax, introdotta per premiare i contribuenti virtuosi in grado di incrementare il reddito 2023 rispetto al triennio precedente, è stata estesa a favore dei soggetti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale. In tale ambito l’agevolazione opera in particolare: con riferimento all’intero biennio concordato, in linea generale; unicamente per il periodo 2024, per i contribuenti forfetari.
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Riduzione IVS per i neoiscritti 2025 - Le istruzioni dell'Inps
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Concordato preventivo biennale: definite le regole per l’elaborazione delle proposte 2025-2026
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