Con la risoluzione n. 101/E del 27 luglio 2017 l’Agenzia delle entrate ha analizzato - sotto il profilo della disciplina dell’abuso di diritto - il caso di una società che ha effettuato una cessione agevolata ai soci (cfrarticolo 1, commi da 115 a 120, della legge 208/2015) di alcuni immobili dagli stessi già condotti in locazione e in precedenza rivalutati.
La cessione ha determinato il realizzo di una minusvalenza data dalla differenza tra il corrispettivo (pari al valore di mercato) e il valore fiscale degli immobili. Il corrispettivo incassato dalla cessione è stato utilizzato dalla società per rimborsare anticipatamente buona parte di un prestito obbligazionario sottoscritto in precedenza da due soci.
Evidenzia l'Agenzia che la società può dedurre la minusvalenza derivante dalla cessione dei beni considerato che tale deducibilità è riconosciuta anche all’interno della disciplina della cessione agevolata.
Non è deducibile la minusvalenza ai fini Ires, invece, qualora determinata utilizzando il valore catastale dell’immobile, considerato che tale valore è previsto dalla norma agevolativa “ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva” e, quindi, solo in presenza di un componente positivo di reddito.
Ai fini Irap, peraltro, la minusvalenza in esame è deducibile secondo l’importo rilevato in contabilità, sulla base del principio della presa diretta dal bilancio.
La stessa risoluzione precisa che l’operazione realizzata dalla società, ossia la cessione agevolata ai soci di taluni beni e il rimborso anticipato di parte di un prestito obbligazionario, non viola la finalità della disciplina in materia di cessione agevolata.
In definitiva, non esistendo alcun vantaggio fiscale indebito, la fattispecie in esame non può considerarsi abusiva.