L’erogazione da parte del GSE degli incentivi connessi alla produzione di energia derivante da impianti fotovoltaici richiede sia la verifica documentale dei dati inviati tramite apposita istanza e sia quella sull’impianto (quest’ultima effettuata a campione). I controlli sulla provenienza e tracciabilità di biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili sono di competenza dell’ente Gestore che, in presenza di violazioni, può disporre il rigetto dell’istanza o la decadenza degli incentivi con il relativo recupero delle somme già corrisposte. Resta inteso che le competenze in merito ai controlli e verifiche spettano agli enti territoriali e al gestore di rete.
L’art. 57-quater del D.L. 50/2017, nell’ottica di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante dal fotovoltaico, ha disposto che agli impianti di potenza superiore a 3 KW dotati di moduli non certificati o aventi certificazione diversa da quella prevista dalla relativa normativa, anomalie queste ultime accertate in sede di verifica o controllo, per i quali il beneficiario degli incentivi abbia intrapreso le azioni corrispondenti nei confronti del soggetto responsabile della non conformità dei moduli, fatto salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti esercitabile dallo stesso beneficiario, è applicabile, previa istanza del beneficiario, una riduzione nella seguente percentuale:
Non risultano applicabili le seguenti maggiorazioni:
Per l’applicazione delle disposizioni poc’anzi richiamate, spetta al GSE l’accertamento dei requisiti tecnici dei moduli installati e la loro funzionalità e sicurezza in base ai documenti prodotti dal beneficiario.
Le ulteriori violazioni riguardanti l’accesso o il mantenimento dei benefici espongono il beneficiario alle eventuali responsabilità civili e penali ad esse connesse.
Con riferimento alla salvaguardia della produzione di energia proveniente dagli impianti eolici iscritti nel registro EOLN-RG2012 in posizione tale da non rientrare nel contingente di potenza previsto per gli stessi, è disposta la riammissione agli incentivi negati per l’errata indicazione, al momento della registrazione dello stesso impianto nel suddetto registro, della data di conseguimento del titolo di autorizzazione. Tuttavia, il beneficio della riammissibilità è subordinato alla condizione che l’anzidetto errore non abbia determinato all’impianto vantaggi in termini di posizione in graduatoria, anche se l’inclusione in quest’ultima non garantisce l’accesso agli incentivi il cui riconoscimento richiede, invece, le verifiche del Gestore circa il rispetto dei requisiti e condizioni disposte dal D.Lgs. 28/2011.
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