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Notizie Flash 05/07/2017

Le disposizioni attuative per lo scambio automatico di informazioni: comunicazione 2016 entro il 21 agosto

Le disposizioni attuative per lo scambio automatico di informazioni: comunicazione 2016 entro il 21 agosto

Con provvedimento del 5 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione al D.M. 28 dicembre 2015 del MEF sullo scambio automatico di informazioni fiscali secondo il Common Reporting Standard dell’OCSE (CRS). A regime, la comunicazione annuale delle informazioni è trasmessa, per ciascun anno oggetto di comunicazione, entro il 30 aprile dell’anno successivo. Per la comunicazione annuale relativa all’anno 2016 la trasmissione è effettuata entro il 21 agosto 2017. 

La direttiva n. 2014/107/UE nonché gli accordi sottoscritti in applicazione dell’art. 6 della Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e i Paesi membri dell’OCSE, prevedono lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali secondo uno standard comune di comunicazione al fine di contrastare l’evasione fiscale internazionale.

Per ottemperare agli obblighi di trasmissione dei dati previsti dalla direttiva e dagli accordi, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati su ciascuna persona oggetto di comunicazione e sul relativo conto oggetto di comunicazione, compresi quelli relativi a entità non finanziarie passive controllate da una o più persone oggetto di comunicazione.

Le informazioni del 2016 entro il prossimo 21 agosto - La comunicazione annuale relativa al 2016 va effettuata entro il 21 agosto 2017. Da quest’ultima data si calcoleranno poi gli ulteriori 15 giorni (quindi, fino al 5/09/2017) entro cui si potranno ancora inviare messaggi di tipo “primo invio” col meccanismo della sostituzione

C’è tempo fino al 18 settembre per iscriversi al Registro elettronico degli indirizzi - Fino al prossimo 18 settembre è ancora possibile iscriversi nella sezione “Fatca/Crs” del Registro elettronico degli indirizzi (Rei), all’interno dell’Anagrafe tributaria. Tuttavia, in un’ottica di semplificazione, possono evitare questo passaggio le istituzioni finanziarie che al 18 settembre risultano già iscritte nella sezione “Rei Indagini” con codice operatore con requisiti uniformi, poiché in questo caso si intende confermata la casella Pec già indicata in questa sezione. 

Soggetti tenuti alla comunicazione

Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione

1) le banche;

2) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all'art. 80 TUF;

3) Poste italiane SPA, limitatamente all'attività svolta dal patrimonio separato BancoPosta;

4) le società di intermediazione mobiliare (SIM);

5) le società di gestione del risparmio (SGR);

6) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del Codice delle assicurazioni private nonché le holding di tali imprese che presentano determinati requisiti;

7) gli organismi di investimento collettivo del risparmio che presentano determinati requisiti;

8) le società fiduciarie;

9) gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento;

10) le società veicolo di cartolarizzazione;

11) i trust che presentano determinati requisiti;

12) gli emittenti di carte di credito;

13) le stabili organizzazioni situate in Italia delle istituzioni finanziarie estere che svolgono le medesime attività svolte dalle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione di cui ai numeri precedenti;

14) qualunque altra istituzione finanziaria italiana che presenti determinati requisiti.

 

Dati da comunicare

 

Tra i dati da comunicare  occorre comprendere anche il codice fiscale italiano, ove disponibile, di ciascun soggetto interessato dalla comunicazione.

Termini per la comunicazione

La comunicazione annuale delle informazioni è trasmessa dalle istituzioni, per ciascun anno oggetto di comunicazione, entro il 30 aprile dell’anno successivo, e include le giurisdizioni oggetto di comunicazione secondo la tempistica indicata nell’allegato C del D.M. 28 dicembre 2015.

La comunicazione annuale relativa all’anno 2016 è trasmessa entro il 21 agosto 2017.

Modalità di comunicazione

L’Agenzia individua anche le modalità tecniche mediante le quali effettuare le comunicazioni.

In particolare, le istituzioni trasmettono i file contenenti i dati utilizzando l’infrastruttura informatica SID secondo le modalità indicate nel provvedimento 25 marzo 2013, prot. n. 37561.

L’Agenzia delle entrate certifica l’avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta nella quale, a seguito di elaborazione di controllo, sono indicati:

a) a fronte di esito positivo:

- l’identificativo del file attribuito dal soggetto che effettua la comunicazione;

- il protocollo attribuito in via automatica al file;

- la data in cui il file è stato presentato.

b) in caso di esito negativo e conseguente scarto, dovuto alla non adeguatezza alle regole di trasmissione, ad anomalie nella nomenclatura del file, a irregolarità nella struttura dei dati o a incongruenze tra i dati comunicati:

- l’identificativo del file attribuito dal soggetto che effettua la comunicazione;

- il protocollo attribuito in via automatica al file;

- la data in cui il file è stato presentato;

- il motivo dello scarto.

In caso di esito negativo e conseguente scarto la comunicazione si considera non presentata. Anche a seguito di una ricevuta di scarto, il soggetto obbligato può effettuare un nuovo invio di tutte le posizioni da comunicare, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini.

La trasmissione tardiva di nuovi dati effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei termini viene acquisita ed inviata alle Autorità fiscali delle Giurisdizioni oggetto di comunicazione entro il 30 settembre dello stesso anno.

La trasmissione di dati nuovi, integrativi o correttivi effettuata oltre il quindicesimo giorno dal termine viene acquisita ed inviata alle Autorità fiscali delle Giurisdizioni oggetto di comunicazione in una fase successiva.

 

Nell'Allegato C vi è l'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione (come sostituito dal D.M. 17 gennaio 2017).

File allegati:
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Fisco passo per passo 22/06/2025
ZLS 2025: istruzioni operative per l’accesso al credito d’imposta sugli investimenti
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L’evoluzione della Giurisprudenza 22/06/2025
Servizi postali personalizzati: esclusi dal regime di esenzione IVA in caso di condizioni privilegiate
Con una pronuncia di rilievo emessa in data 20 giugno 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito un chiarimento sostanziale in materia di fiscalità indiretta applicabile ai servizi postali, stabilendo che i servizi postali offerti a condizioni personalizzate e privilegiate non possono beneficiare dell’esenzione dall’IVA, anche qualora siano prestati da un operatore universale. La causa trae origine da un contenzioso tra l’amministrazione tributaria bulgara e la Bulgarian Posts EAD, società incaricata del servizio postale universale nel paese, riguardante la compatibilità con il diritto dell’Unione delle prestazioni rese nell’ambito di contratti individuali con clienti selezionati, che usufruivano di condizioni migliorative rispetto a quelle previste per la generalità degli utenti.
L’evoluzione della Giurisprudenza 22/06/2025
Imposta addizionale sulle accise: la Corte UE legittima le finalità autonome degli enti locali
Con la sentenza del 19 giugno 2025, pronunciata nella causa C645/23, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha offerto una lettura particolarmente rilevante in tema di fiscalità indiretta e di riparto del gettito tributario tra diversi livelli di governo, chiarendo in quali condizioni una imposta addizionale all’accisa possa essere ritenuta autonoma e legittima alla luce del diritto dell’Unione. La questione trae origine da un rinvio pregiudiziale sollevato da un giudice nazionale italiano, nell’ambito di una controversia sorta tra una società fornitrice di elettricità e una società cliente, in merito alla richiesta di rimborso di una imposta addizionale sull’elettricità prevista dalla normativa italiana, ritenuta in contrasto con la direttiva 2008/118/CE.
L’evoluzione della Giurisprudenza 22/06/2025
Riciclaggio e controlli antiterrorismo: la Corte UE ribadisce il principio dell'autonomia sanzionatoria per ogni infrazione sistematica
Con la sentenza del 19 giugno 2025, emessa nella causa C671/23, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea interviene con una pronuncia significativa in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, chiarendo il significato operativo della nozione di violazione sistematica contenuta nell’articolo 59 della direttiva (UE) 2015/849, conosciuta anche come IV Direttiva Antiriciclaggio. Oggetto del rinvio pregiudiziale La richiesta di interpretazione pregiudiziale verteva sull’ambito applicativo dell’articolo sopra citato, e in particolare sulla possibilità per le autorità nazionali competenti di sanzionare individualmente ciascuna violazione sistematica accertata nel corso di una singola ispezione, anche quando queste fanno parte di un’unica attività ispettiva.
Fisco passo per passo 22/06/2025
Trattamento IVA delle quote di remunerazione dell’assistenza farmaceutica convenzionata: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con l’Interpello 5/2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce un importante chiarimento sul trattamento IVA delle diverse voci di remunerazione spettanti alle farmacie nell’ambito della dispensazione dei medicinali in regime di Servizio Sanitario Nazionale (SSN), alla luce del nuovo sistema introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi da 225 a 227, legge 30 dicembre 2023, n. 213). Il documento chiarisce la rilevanza fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle quote variabili e fisse previste nel nuovo modello di remunerazione delle farmacie convenzionate, con riferimento a due distinti gruppi di voci: da un lato le quote indicate ai commi 225-226 (applicabili a tutte le farmacie), dall’altro quelle aggiuntive previste al comma 227 per specifiche farmacie a basso fatturato.
Notizie Flash 22/06/2025
Istituite le causali contributo ENPAIA per la Gestione Separata dei Periti Agrari: operatività dal 1 luglio 2025
Con la R.M. 44/E del 20 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha istituito nuove causali contributo da utilizzare nel modello F24 per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla Gestione Separata dei Periti Agrari, appartenente all’ENPAIA – Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura. Questa disposizione si inserisce nel quadro normativo disegnato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha sancito l’applicabilità del sistema dei versamenti unitari e della compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) anche all’ENPAIA, analogamente ad altri enti previdenziali.
Fisco passo per passo 22/06/2025
Maggiori acconti dell’addizionale IRES per gli intermediari finanziari: istituiti i nuovi codici tributo
Con la R.M. 43/E pubblicata il 20 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo per consentire il corretto versamento, tramite modello F24, dei maggiori acconti dell’addizionale IRES dovuti dagli intermediari finanziari, come previsto dall’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Questa misura si inserisce nel più ampio impianto normativo già delineato con la Risoluzione n. 38/E del 6 giugno 2025, che aveva introdotto i codici tributo relativi ai maggiori acconti per l’IRES ordinaria e per l’IRAP, destinati a colpire il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e il successivo.
Notizie Flash 22/06/2025
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