In sede di conversione del D.L. 50/2017 è stata prevista la possibilità, per le amministrazioni locali di deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate scatta a decorrere dal 1° luglio 2017. E’ consentito ai comuni e agli altri enti locali di effettuare il versamento delle entrate tributarie, nonché delle entrate riscosse e delle entrate diverse, anche sui conti correnti postali intestati all’ente impositore, oltre che attraverso gli strumenti già previsti (versamento sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, F24 o strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
L’articolo 35 del D.L. 50/2017 modificato nel corso dell’esame parlamentare, prevede che l’ente Agenzia delle entrate-Riscossione può svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali di tutte le amministrazioni locali e delle società da esse partecipate, con l'esclusione delle società di riscossione. Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2017 le amministrazioni locali possono deliberare di affidare all’Agenzia delle entrate-Riscossione la sola attività di riscossione, spontanea e coattiva (e non più, come previsto dalla norma previgente, anche le attività di accertamento e liquidazione).
Si consente inoltre ai comuni e agli altri enti locali di effettuare il versamento delle entrate tributarie, nonché delle entrate riscosse e delle entrate diverse, anche sui conti correnti postali intestati all’ente impositore, oltre che attraverso gli strumenti già previsti.
L’articolo 35, modificato nel corso dell’esame parlamentare, prevede che l’ente Agenzia delle entrate-Riscossione può svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali di tutte le amministrazioni locali (come individuate dall’ISTAT) e delle società da esse partecipate, con l'esclusione delle società di riscossione (lettera a)). La norma previgente fa riferimento solo ai comuni, alle province e alle società da essi partecipate.
Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2017 le amministrazioni locali possono deliberare di affidare all’Agenzia delle entrate-Riscossione la sola attività di riscossione, spontanea e coattiva (e non più, come previsto dalla norma previgente, anche le attività di accertamento e liquidazione) delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate (lettera b)).
In ogni caso è fatta salva la normativa (prevista dall’articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46) che consente al Ministro delle economia e delle finanze di autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazioni pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti. Nel caso in cui il MEF conceda l’autorizzazione, la società interessata procede all’iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un’ingiunzione che consiste nell'ordine di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta (articolo 2, primo comma, regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).
La relazione governativa afferma che l'obiettivo della norma in commento è quello di specializzare il nuovo ente pubblico economico nella sola attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate di tutte le amministrazioni locali.
Il corso dell’esame parlamentare è stata inserita la lettera b-bis) al comma 1, che consente ai comuni e agli altri enti locali di effettuare il versamento delle entrate tributarie, nonché delle entrate riscosse e delle entrate diverse, anche sui conti correnti postali intestati all’ente impositore, oltre che attraverso gli strumenti già previsti (versamento sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, F24 o strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori). A tal fine è modificato l’articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 193 del 2016.
Si ricorda che il decreto-legge n. 193 del 2016 ha disposto lo scioglimento di Equitalia (ad eccezione di Equitalia Giustizia) e l’istituzione dal 1° luglio 2017 dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze, a cui sono attribuite le funzioni relative alla riscossione nazionale (articolo 1).
Il nuovo ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica di agente della riscossione, abilitato ad operare attraverso le procedure della riscossione tramite ruolo (ovvero l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973 sulla riscossione). Si consente al nuovo ente di svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali di comuni, province e relative società partecipate.
L’articolo 2 del decreto-legge n. 193 del 2016 ha prorogato al 30 giugno 2017 la possibilità per gli enti locali di avvalersi di Equitalia per la riscossione delle proprie entrate. Il comma 2 dell’articolo 2, modificato dalla norma in esame, prevede che gli enti locali possono deliberare, dal 1° luglio 2017 l'affidamento al nuovo ente delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle proprie entrate tributarie o patrimoniali; si precisa che detta attività è riferita anche alle entrate delle società partecipate dagli enti locali.