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Notizie Flash 22/06/2017

L'Agenzia cancella i codici tributo obsoleti

L'Agenzia cancella i codici tributo obsoleti

Con la risoluzione 76/E del 22 giugno 2017, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a sopprimerne, ridenominarne e modificare alcuni codici tributo.

 In particolare, si dispone la soppressione dei seguenti codici tributo, relativi a fattispecie non più attuali:

  • “1131” denominato “Eccedenze altre imposte versate in eccesso esposte nel quadro RX del modello Unico Persone fisiche e Società di persone”;
  • “1135” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all'art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del TUIR - opzione affrancamento - art. 3, commi 15 e 16, del DL n. 66 del 24 aprile 2014 - regime amministrato”;
  • “1797” denominato “Contribuenti minimi - utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 3, DPCM 21/11/2011”;
  • “1826” denominato “Imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in dipendenza della cessione delle quote di partecipazione in fondi immobiliari a ristretta base partecipativa e in fondi familiari. Art. 82, comma 18 bis, D.L. 112/2008”;
  •  “1844” denominato “Cedolare secca - utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 3, DPCM 21/11/2011”;
  •  “2024” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEG dovuta dalle società di gestione dei fondi di investimento immobiliare chiusi”;
  •  “2100” denominato “IRPEG saldo”;  “2101” denominato “Maggiore imposta IRPEG a seguito di rideterminazione del reddito agevolato”; 2
  • “2112” denominato “IRPEG acconto prima rata”;
  • “2113” denominato “IRPEG acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”;
  •  “4035” denominato “IRPEF - utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'art.1, comma 3, DPCM 21/11/2011”;
  • 4357” denominato “Imposta sostitutiva per nuove iniziative produttive”;
  •  “4999” denominato “Regolarizzazione e definizione IRPEF dovuta sulle indennità di trasferta degli ufficiali”;
  •  “6750” denominato “Recupero tassa sul medico di famiglia”;
  • “6785” denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 3, comma 4, decreto legislativo n. 344/2003 (Ris. N. 102 del 28 luglio 2005)”;
  • “6811” denominato “Credito d'imposta per il recupero da parte delle banche e degli intermediari finanziari, della quota di mutuo a carico dello stato - art. 2, comma 3, DL n. 185/2008”;
  •  “6818” denominato “Credito per il bonus straordinario famiglie, di cui all'art. 1, DL 185/2008, non erogato dai sostituti d'imposta, risultante da Unico PF 2009”;
  •  “8112” denominato “Imposta straordinaria di cui all’articolo 19, comma 12, DL 201/2011”;

Si precisa che, ove fosse ancora necessario procedere al versamento di somme a titolo di IRPEG con i codici tributo soppressi con la presente risoluzione, potranno essere utilizzati i corrispondenti codici tributo dell’IRES. 

Per i seguenti codici tributo non sarà più consentito esporre importi a credito compensati:

  • “1061” denominato “Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell’articolo 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973”;
  •  “1665” denominato “Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o partecipazione di controllo o di collegamento”;
  •  “1705” denominato “Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero”;
  • “1807” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sulle riserve e fondi in sospensione d’imposta (Risoluzione n. 31/E del 31/1/2002 e risoluzione n. 48 del 20/4/2005”;
  • “2415” denominato “Imposta sul patrimonio netto dell’impresa società di capitali ed enti”;
  • “2726” denominato “Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni iscritti in bilancio”;
  •  “2727” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEG e dell’IRAP sui maggiori valori derivanti da conferimenti”;
  • “2728” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF”;
  •  “4996” denominato “Contributo straordinario per l’Europa autotassazione”;
  • “8846” denominato “Contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale saldo”. 

In sede di compilazione del modello F24, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” della sezione Erario, per i seguenti codici tributo occorrerà indicare anche l’informazione del mese di riferimento, espresso nella forma “00MM”, ferme restando le ulteriori istruzioni già fornite in sede di istituzione dei codici medesimi:

  • “1710” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g-quater, del testo unico delle imposte sui redditi”;
  •  “1711” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi”. *

L’efficacia operativa delle suddette soppressioni e modifiche decorre dal 20 luglio 2017.

Infine, con la presente risoluzione sono ridenominati i codici tributo “4040” e “6780”, istituiti rispettivamente con risoluzioni nn. 50/E del 14 maggio 2012 e 158/E del 23 dicembre 2004, come di seguito indicato:

  • “4040” denominato “Imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio o da beni sequestrati – Sezione XVI Quadro RM – Modello RPF 2017”;
  •  “6780” denominato “Credito d’imposta sul valore dei contratti di assicurazione e sulle riserve matematiche dei rami vita – DL 24/09/2002, n. 209, art. 1, comma 2 e comma 2-sexies”. 
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Il tool agevola la compilazione del prospetto dei controlli effettuati in occasione del rilascio del visto di conformità sul Mod. Iva 2023 (che andrà conservato a cura del professionista abilitato).
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Novità del Mod. 730/2025 e Mod. Redditi PF 2025 (non titolari di P.I.)
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Fisco passo per passo 01/05/2025
Decreto Bollette 2025: le principali misure fiscali introdotte dalla legge di conversione
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Fisco passo per passo 01/05/2025
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Con una nuova FAQ pubblicata il 30 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento rilevante in merito al regime di tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle cripto-attività, confermando l’applicabilità di una franchigia di 2.000 euro per il calcolo della base imponibile soggetta a imposta sostitutiva del 26. Tale franchigia si applica alle persone fisiche, titolari di redditi derivanti dalla cessione, permuta o altro utilizzo di cripto-attività, in sede di compilazione del modello 730/2025 o del modello Redditi 2025 PF.
Fisco passo per passo 01/05/2025
Dichiarazione precompilata 2025: online i modelli, al via l’invio dal 15 maggio
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Fisco passo per passo 01/05/2025
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Fisco passo per passo 01/05/2025
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Con l’Interpello 125/E del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicazione del regime di esenzione IVA previsto dall’articolo 10, comma 1, n. 22) del d.P.R. n. 633/1972 alle prestazioni rese da una guida ambientale escursionistica (GAE), anche quando svolte all’interno di aree protette e accompagnate dalla concessione in uso di strumenti funzionali all’attività di accompagnamento. Secondo l’Amministrazione, tali servizi, in assenza di un ticket di ingresso al luogo visitato, configurano prestazioni autonome assoggettabili a ordinaria imposizione IVA.
Fisco passo per passo 01/05/2025
Scissione totale non proporzionale di società semplice: nessun abuso del diritto se l’operazione ha fondamento organizzativo
Con l’Interpello 124/E del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il delicato tema dell’applicabilità della clausola generale antiabuso ex articolo 10-bis della legge n. 212/2000 a un’operazione di scissione totale non proporzionale di una società semplice, con attribuzione del patrimonio a tre nuove società semplici costituite ad hoc. L’Amministrazione ha concluso che, in presenza di adeguate ragioni extrafiscali, non ricorrono i presupposti per configurare un’ipotesi di abuso, con piena legittimità dell’operazione sotto il profilo delle imposte dirette e con applicazione dell’imposta di registro nella misura dell’1 ai fini indiretti.
Notizie Flash 01/05/2025
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L’evoluzione della Giurisprudenza 01/05/2025
Esenzione dall’imposta immobiliare per l’infrastruttura ferroviaria: il via libera della Corte UE
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Buonasera. Una srl realizza un nuovo fabbricato per il quale viene presentata comunicazione SUAP con data di fine lavori 16 dicembre 2024.
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La Flat-Tax nell’ambito del CPB per il periodo 2024
Dopo aver esordito nella dichiarazione dei redditi 2024, come misura una tantum operante per tutti i contribuenti ad eccezione dei forfetari, la flat-tax, introdotta per premiare i contribuenti virtuosi in grado di incrementare il reddito 2023 rispetto al triennio precedente, è stata estesa a favore dei soggetti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale. In tale ambito l’agevolazione opera in particolare: con riferimento all’intero biennio concordato, in linea generale; unicamente per il periodo 2024, per i contribuenti forfetari.