La circolare n. 19/E, pubblicata il 13.06.2017, oltre a rinviare alle indicazioni contenute nelle circolari n. 10/E del 13 marzo 2015, n. 27/E del 16 luglio 2015, n. 30/E dell’11 agosto 2015 e n. 31/E del 28 agosto 2015, illustra e chiarisce le novità introdotte dalla normativa che disciplina la nuova edizione della voluntary disclosure. L’opportunità di una riapertura dei termini per la regolarizzazione è stata indotta dalla scelta di offrire un’ulteriore opportunità derivante dall’evidenza che la lotta all’evasione fiscale internazionale è stata particolarmente intensificata, come dimostra l’impegno da parte delle Autorità fiscali dei Paesi più avanzati nell’elaborazione di strategie sempre più efficaci e condivise per contrastare gli illeciti tributari internazionali. A ciò si aggiunge l’estensione della rete di accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale, contribuendo in tal modo ad ampliare l’elenco dei Paesi che, in caso di detenzione di investimento o di attività di natura finanziaria presso gli stessi, consentono ai contribuenti di beneficiare di specifiche agevolazioni previste dalla procedura di collaborazione volontaria.
Ambito soggettivo | Alla voluntary-bis internazionale possono accedere, al pari della precedente edizione, le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate, fiscalmente residenti in Italia che hanno violato, direttamente o anche per interposta persona, gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale. Alla voluntary-bis nazionale possono accedere, invece, oltre ai contribuenti che si avvalgono della procedura di collaborazione volontaria internazionale, anche contribuenti diversi da quelli tenuti agli obblighi dichiarativi previsti in materia di monitoraggio fiscale, nonché i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente. Sono, però, previsti dei limiti per i contribuenti che hanno già presentato istanza nell’ambito della prima edizione. Infatti, è sancito il divieto di attivare la procedura di collaborazione volontaria in relazione al medesimo segmento (internazionale o nazionale) già oggetto della precedente istanza, “onde evitare che la riedizione della procedura possa essere utilizzata per sanare l’incompletezza del quadro delle violazioni che il contribuente era chiamato a far emergere con spontaneità, completezza e veridicità per il perfezionamento della procedura attivata con istanza presentata entro il 30 novembre 2015”. Più in particolare, per quanto attiene alla procedura internazionale, si prevede che possa essere attivata solo da coloro che non l’abbiano già esperita in precedenza (anche per interposta persona) o da coloro che avevano presentato domanda entro il 30 novembre 2015, per l’accesso alla collaborazione volontaria nazionale. Analogamente, è consentito anche ai contribuenti diversi da quelli tenuti agli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale o che, essendo destinatari di tali obblighi dichiarativi, vi abbiano adempiuto correttamente, l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria nazionale, anche se in precedenza gli stessi si sono avvalsi della collaborazione volontaria internazionale. |
Ambito oggettivo e profili temporali | Con la voluntary-bis possono essere sanate le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016. A tal riguardo, è prevista una deroga agli ordinari termini di decadenza. È stabilito, infatti, che, per le sole attività oggetto della nuova edizione della procedura, i termini per l’accertamento e per la notifica dell’atto di contestazione, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono fissati al 31 dicembre 2018. Tale deroga vale limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa. Tenuto conto della predetta deroga, quindi, risulta che il contribuente può esperire la nuova edizione della procedura per regolarizzare le violazioni relative ai periodi d’imposta già rientranti nell’ambito di applicazione della precedente edizione, nonché in relazione alle annualità 2014 e 2015. Di conseguenza, rientrano nella procedura di collaborazione volontaria, le violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale commesse con riguardo al modello Unico 2010, presentato per gli investimenti e le attività illecitamente detenuti all’estero alla data del 31 dicembre 2009, fino a quelle contenute nel modello Unico 2016, con riferimento agli investimenti e alle attività illecitamente detenuti all’estero nel corso del 2015. Nella procedura devono inoltre essere incluse le infedeltà dichiarative commesse per i periodi d’imposta dal 2010 al 2015, mentre, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, devono essere oggetto di emersione anche le violazioni della medesima specie commesse per il periodo d’imposta 2009. |
Autoliquidazione delle somme dovute | gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al pagamento di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base ai dati contenuti nella richiesta di accesso presentata. Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2017, oppure può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo (in tal caso, il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017). Per il pagamento spontaneo, il contribuente non può avvalersi della compensazione. l'amministrazione ricorda che per il calcolo delle sanzioni in autoliquidazione (sia di quelle relative alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale sia di quelle concernenti le violazioni degli obblighi di dichiarazione delle imposte dovute) il contribuente può utilizzare lo specifico software disponibile sul sito internet dell’Agenzia. |
possesso di contanti o valori al portatore |
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Esonero RW | A favore dei contribuenti che accedono alla nuova edizione della voluntary è previsto l’esonero dagli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale, limitatamente al 2016 e alla frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria. Con riferimento al medesimo ambito temporale, è altresì previsto, al ricorrere di determinate condizioni, l’esonero dall’indicazione in dichiarazione di alcune tipologie di redditi derivanti da attività estere |