Con il PROVVEDIMENTO PROT. 110418 DEL 12 GIUGNO 2017 l’Agenzia delle Entrate detta le regole per la chiusura delle partite Iva e per l’esclusione dalla banca dati Vies in caso di irregolarità o frodi. Il provvedimento illustra nel dettaglio le caratteristiche delle attività di analisi del rischio e dei controlli periodici, formali e sostanziali, messi in atto dall’Agenzia per verificare l’esattezza e la completezza dei dati forniti dagli operatori per la loro identificazione ai fini Iva e per individuare le eventuali frodi.
Entro sei mesi dall’attribuzione della partita Iva o dall’iscrizione al Vies - la banca dati europea dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie - l’Agenzia delle Entrate valuta l’eventuale presenza di elementi di rischio, come ad esempio omissioni o incongruenze nei versamenti e nelle dichiarazioni.
ELEMANTI DI RISCHIO
elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale o al rappresentante legale, agli amministratori e ai soci della persona giuridica titolare della partita Iva |
elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività operativa, finanziaria, gestionale, nonché ausiliaria da parte del soggetto titolare della partita Iva |
elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita Iva, con particolare riferimento alle omissioni e\o incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi |
elementi di rischio relativi a collegamenti con soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi o fraudolenti |
Gli elementi di rischio individuati sono sviluppati sulla base del confronto dei dati e delle informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e di quelli eventualmente acquisiti da altre banche dati pubbliche o private.
Per gli operatori individuati sulla base dell’analisi del rischio scattano i controlli periodici che possono essere sia formali sia sostanziali, per riscontrare la veridicità dei dati dichiarati al momento dell’attribuzione della partita Iva o dell’iscrizione al Vies.
Se a seguito dei controlli un operatore economico risulta privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, l’Agenzia notifica al contribuente un provvedimento di cessazione della partita Iva, indebitamente richiesta o mantenuta. Di conseguenza, la stessa partita Iva sarà esclusa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (Vies).
Per gli operatori economici che, a seguito dei controlli, risultano aver effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode Iva scatta il provvedimento di esclusione dal Vies. L’esclusione dalla banca dati europea si applica anche se l’operatore possiede i requisiti soggettivi e oggettivi. In ogni caso, il contribuente che ha subito un provvedimento di esclusione può richiedere, una volta rimosse le irregolarità, di essere nuovamente incluso nel Vies.