Con la risoluzione 67/E del 9 giugno 2017, l’Agenzia ha fornito istruzioni circa l'ipotesi in cui il datore di lavoro, pur in assenza dei requisiti previsti, abbia comunque riconosciuto al contribuente l’agevolazione fiscale consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10 per cento sulle somme percepite e nella detassazione delle somme erogate sotto forma di benefit (ad esempio opere o servizi in natura), nel limite di euro 2.000 (elevabile a euro 2.500 in casi particolari).
Se il datore di lavoro ha riconosciuto la detassazione dei benefit in assenza dei requisiti previsti dalla legge, al fine di consentire l’applicazione della tassazione ordinaria su tutte le somme percepite, è necessario aggiungere gli importi erogati sotto forma di benefit alle somme assoggettate ad imposta sostitutiva dal datore di lavoro. In particolare
Con riferimento ai contribuenti che utilizzano, per la presentazione della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione precompilata, premesso che i dati proposti dall’Agenzia sono quelli presenti nelle certificazioni uniche pervenute dai datori di lavoro, nel particolare caso sopra descritto (ossia se il datore di lavoro ha riconosciuto la detassazione dei benefit in assenza dei requisiti previsti dalla legge), il contribuente dovrà modificare la dichiarazione precompilata eliminando gli importi presenti nelle colonne 5 di ciascun rigo C4 (o RC4 del modello Redditi) e inserendoli nella colonna 3 denominata “Somme imposta sostitutiva” del rigo C4 (o RC4) o aggiungendoli a quelli eventualmente già presenti nel campo. Inoltre, dovrà essere barrata la colonna 6 del rigo C4 (o RC4), denominata “Tassazione ordinaria”.
Si ricorda, infine, che per effettuare qualsiasi correzione di modelli 730 già trasmessi mediante l’apposita applicazione web è possibile annullare il 730 già inviato, dal 29 maggio al 20 giugno, e presentare una nuova dichiarazione entro il 24 luglio 2017.