Nel caso di specie, una società immobiliare riferisce:
Tramite queste due operazioni, l’impresa realizza una plusvalenza dall’assegnazione degli immobili e una minusvalenza dalla trasformazione societaria.
Dal momento che le perdite generate sono superiori agli utili, l’istante ritiene corretto dedurre la minusvalenza dall’imposta sostituiva dovuta per la plusvalenza maturata.
In risposta a tale quesito, l’Agenzia procede alle seguenti considerazioni.
In primo luogo: ribadisce (CM 37/2016 p.to 1.3) che la minusvalenza che si genera per effetto dell’assegnazione di beni diversi da quelli merce non assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito d’impresa.
Tale posizione è fondata nel disposto del comma 1 dell’articolo 101 del Tuir, secondo cui, in tema di rilevanza fiscale, “Le minusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, lettere a) e b), e 2” del medesimo Testo unico.
Il richiamo alle sole lettere a) e b) consente la deducibilità unicamente nei casi di:
Il legislatore fiscale, quindi, non ha inteso estendere la facoltà di dedurre la minusvalenza anche alle ipotesi contenute nella successiva lettera c), vale a dire ai casi di assegnazione di beni ai soci o di destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (l'indeducibilità è stata introdotta dall'art. 36 co. 18 DL 223/2006, cd. "Decreto bersani").
Ne consegue che, in via ordinaria, la minusvalenza che si genera per effetto dell’assegnazione ("agevolata" o meno) di beni diversi da quelli merce non assume rilevanza ai fini Ires e, allo stesso, modo non può essere portata in abbattimento della base imponibile dell’imposta sostitutiva dovuta su altre plusvalenze determinate in sede di assegnazione agevolata.
In secondo luogo: l'Agenzia fa notare che l'operazione di trasformazione in società "semplice" configura, dal punto di vista fiscale, "destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa", individuata dalla citata lett. c) del comma 1 dell’articolo 86 del Tuir (per il fatto che la società semplice non esercita più alcuna attività "d'impresa").
Pertanto, in coerenza con quanto previsto per i casi di assegnazione dei beni ai soci, la risoluzione conclude che:
Si noti, infine, che la trasformazione agevolata è limitata alle società che esercitano, in via prevalente o esclusiva, la "gestione immobiliare"; dunque anche l'ipotesi di presenza di "immobili merce" nel suo stato patriminiale dovrebbe essere del tutto residuale (questo dovrebbe, infatti, essere costituito in tutto o quasi costituito da immobili patrimonializzati, strumentali per natura o abitativi).