Con la risoluzione n. 65/E dell'8 giugno 2017, l'Agenzie delle Entrate ha chiarito, in linea con quanto affermato nella circolare n. 26/E del 1° agosto 2013, che:
così come testualmente stabilito dall'art. 106 co. 2 Tuir.
Non viene accolta la tesi della società istante secondo la quale la recente sentenza della Corte di cassazione n. 13458, del 1° luglio 2015, sosterebbe una diversa tesi secondo cui l’importo limite del 5% “deve essere raffrontato con l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti, comprendente tutti gli accantonamenti (civilistici) al fondo svalutazione crediti e non solo l’ammontare dedotto”.
Al di là dell'evidente refuso commesso dalla Cassazione nella stesura della sentenza citata, quanto indicato è favorevole al contribuente, soprattutto in conseguenza della deduzione fiscale di tutti quei crediti che dal punto di vista civilistico configurano una svalutazione. Si pensi al caso della deducibilità delle svalutazioni:
i quali:
Si noti che tale concetto va rappresentato nella compilazione del Prospetto dei crediti presenti nel quadro RS: le svalutazioni deducibili di cui sopra vanno infatti inserite nel secondo rigo del prospetto ("Perditedell'esercizio"), e non nel quarto rigo ("Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio"), essendo infatti regolamentate dall'art. 101 c. 5 Tuir ed evitando, così, l'applicazione dei limiti di cui all'art. 106 Tuir.