Con la circolare n. 18/E dell’Agenzia delle Entrate dell'08.06.2017 sono stare fornite indicazioni sulle modalità di iscrizione in catasto di beni costituenti infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, alla luce delle novità introdotte dal Dlgs n. 33/2016.
Si ricorda in primo luogo che l’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, ha introdotto modifiche all’art. 86, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche (nel seguito CCE) di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, escludendo dal concetto di “unità immobiliare”1 :
Tenuto conto che l’istituto catastale assolve a funzioni, oltre che di natura fiscale, anche di natura civilistica (identificazione dei beni immobili per il trasferimento o la costituzione di diritti reali) ed inventariale a supporto della gestione del territorio, la nuova previsione normativa, richiamata in premessa, di esclusione delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione dal novero delle “unità immobiliari” e dal computo della rendita catastale, non esclude peraltro che tali beni possano comunque formare oggetto di iscrizione in catasto, ancorché senza attribuzione di rendita catastale. Infatti, l’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 28 del 1998 già prevede la possibilità di iscrizione in catasto, ai soli fini della loro identificazione, di una serie di beni immobili che, in ragione della loro natura o della loro condizione tecnico-fisica, non sono considerati suscettibili di produrre un reddito proprio e sono pertanto censiti senza attribuzione di rendita catastale.
In tale contesto - evidenzia l'Agenzia - si ritiene necessario integrare il quadro di qualificazione vigente con una nuova categoria catastale
Per le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione di nuova realizzazione non sussiste invece obbligo di iscrizione in catasto, trattandosi di beni che, per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2016, non costituiscono più “unità immobiliari” ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale n. 28 del 1998. I soggetti interessati possono comunque presentare atti di aggiornamento, ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 1994, per l’iscrizione in catasto di tali beni ai fini della loro identificazione, senza attribuzione di rendita. In tale evenienza, la presentazione della dichiarazione in catasto della infrastruttura di rete di comunicazione di nuova costruzione, redatta mediante la procedura Docfa, è preceduta dall’aggiornamento, laddove previsto dalle disposizioni vigenti, degli archivi - censuario e cartografico - del Catasto Terreni, attraverso la presentazione del relativo atto geometrico redatto con la procedura Pregeo .