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Notizie Flash 22/05/2017

Istituito il registro degli aiuti di Stato dal 1° luglio 2017

Istituito il registro degli aiuti di Stato dal 1° luglio 2017

L’art. 46, della L. 234/2012, disciplina il divieto di concessione, da parte delle amministrazioni, di aiuti di Stato alle imprese dichiarati illegittimi e non rimborsati. La modifica normativa operata dalla legge europea 2014 ha stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, che le amministrazioni concedenti devono procedere alla verifica delle imprese, che hanno ricevuto aiuti di stato illegittimi per cui hanno omesso il rimborso, attraverso l’accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato. Il termine anzidetto è stato prorogato dal D.L. 244/2016 di ulteriori sei mesi, stante la tardiva istituzione del suddetto registro, la cui consultazione, successiva alla trasmissione delle informazioni, costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti di Stato, con le relative responsabilità per i soggetti inadempienti. La proroga al 1° luglio 2017 ha inciso anche sull’abrogazione della norma che regola i controlli tramite dichiarazioni sostitutive rese dai beneficiari e di cui le amministrazioni effettuano controlli a campione sulla loro veridicità.

Il registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall’art. 52 della citata L. 234/2012:

  • garantisce il rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni e la trasparenza e pubblicità previsti a tal fine dalla normativa europea;
  • viene alimentato con le informazioni che i soggetti pubblici e privati, che concedono o gestiscono gli aiuti, inviano alla banca dati istituita presso il ministero dello Sviluppo economico;
  • contiene le informazioni relative agli aiuti di stato;
  • viene utilizzato dai suddetti soggetti per l’espletamento delle verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e per il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti;
  • rende accessibili e senza restrizioni le informazioni in esso contenute il cui periodo di conservazione varia a seconda della tipologia di aiuto concesso o da restituire;
  • per i settori dell’agricoltura e della pesca viene prevista l’integrazione con i registri per essi esistenti al fine di assicurare il monitoraggio delle informazioni;

L'inadempimento degli obblighi attinenti alla trasmissione dei dati e all’interrogazione del registro:

  • è rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti concedenti e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti;
  • è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.

La procedura di accesso, accreditamento, trasmissione delle informazioni e utilizzo dei servizi è prevista dalla Circolare n. 62871/2016 del Ministero dello Sviluppo.

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