Con la risoluzione 56/E del 03.05.2017, l'Amministrazione Finanziaria ha fornito chiarimenti in merito alla corretta aliquota IVA da applicare ad alcune confezioni di erbe aromatiche. Con l’entrata in vigore della legge 7 luglio 2016, n.122 (Legge europea 2015-2016), è stato introdotto il n. 1-bis) della Tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che assoggetta all’aliquota IVA del 5 per cento “basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all’alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 12.07)”.
In relazione alla citata disposizione normativa, si chiede se l'aliquota IVA del 5% si applicabile alle fattispecie esposte nella seguente tabella:
Confezione contenente un misto aromi, composta da alcuni rametti freschi di salvia, rosmarino e da alcune foglie di alloro con prevalenza di salvia e rosmarino sia in peso sia in valore rispetto all’alloro (“Confezione tipo A”) |
confezione contenente un misto aromi, composta da alcuni rametti freschi di salvia e di rosmarino, senza una significativa prevalenza di un prodotto rispetto all’altro (“Confezione tipo B”) |
confezione contenente un misto aromi, composta da alcuni rametti di timo e di origano (Origanum vulgare), senza una significativa prevalenza di un prodotto rispetto all’altro (“Confezione tipo C”). |
Evidenzia l'Agenzia che l'aliquota IVA del 5% è applicabile solo ed esclusivamente per le confezioni di tipo B, cioè confezione contenente un misto aromi, composta esclusivamente da alcuni rametti freschi di salvia e di rosmarino, senza una significativa prevalenza di un prodotto rispetto all’altro. Ciò in quanto sia la salvia sia il rosmarino freschi rientrano tra i prodotti espressamente assoggettati dalla norma all’aliquota del 5 per cento. In tutti gli altri casi, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno una prevalenza di piante aromatiche assoggettabili ad aliquota ridotta, la presenza nella stessa confezione di piante aromatiche diverse da quelle elencate dal n. 1- bis) della Tabella A, parte II-bis citata, comporterà l’assoggettamento dell’intera confezione all’aliquota ordinaria.
Analogamente, per quanto concerne le cessioni di piante aromatiche in vaso, la norma consente l’applicazione dell’aliquota del 5 per cento solo ed esclusivamente per le piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia, rimanendone pertanto escluse anche quelle di origano.
Pertanto, per le altre fattispecie prospettate:
“Vasi tipo A”: un vaso di basilico, uno di salvia, uno di rosmarino e uno di alloro, con prevalenza in valore di basilico, salvia e rosmarino rispetto all’alloro; “Vasi tipo B”: un vaso di menta, uno di salvia, uno di rosmarino e uno di alloro, con prevalenza in valore di salvia e rosmarino rispetto a menta e alloro.
si renderà applicabile l’aliquota ordinaria, attualmente pari al 22 per cento