Con il Provvedimento del 20.04.2017 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha stabilito che il pagamento dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, di cui all’articolo 17 dDPR 601/1973 nonché i relativi interessi e sanzioni, dovuta dagli enti che effettuano le relative operazioni, come le banche che erogano credito a medio e lungo termine, sono versati mediante il modello di pagamento“F24”. In precedenza, per il versamento delle somme in questione, si utilizzava il modello "F23". Fino al 31 dicembre 2017 può essere utilizzato il modello “F23”, secondo le attuali modalità. Dal 1° gennaio 2018, i suddetti versamenti sono effettuati esclusivamente con il modello “F24”.i pagamenti di tale imposta sostitutiva sono effettuati mediante il modello di versamento F23.
Dunque, per permettere l’adeguamento alla nuova modalità di pagamento è previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2017, durante il quale sarà possibile utilizzare il modello F23, in alternativa al modello F24, per il versamento dell’imposta sostitutiva di cui trattasi
La modifica delle modalità di versamento viene giustificata dall'Amministrazione Finanziaria nell’ottica di razionalizzazione delle modalità di pagamento, considerato che il modello F24 garantisce una maggiore efficienza nella gestione dei tributi e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti, che già utilizzano il modello stesso per il pagamento di numerosi tributi.
Con la risoluzione 49/E del 20.04.2017, l'Agenzia delle Entrate , per consentire il versamento dell’imposta autoliquidata e dei relativi interessi e sanzioni da ravvedimento tramite F24, ha istituito i seguenti codici tributo:
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di erogazione dei finanziamenti, nel formato “AAAA”. Esclusivamente per il codice “1545”, il campo “rateazione/regione/prov./mese di rif.to” è valorizzato con il numero della rata di acconto nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata di acconto in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate di acconto (ad esempio, “0102” nel caso di pagamento della prima di 2 rate di acconto).
Con la risoluzione 50/E del 20 aprile 2017, l'Agenzia ha infine chiarito che gli enti che effettuano le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine (articoli 15 e 16 del Dpr 601/1973) sono tenuti al versamento dell’acconto per l’esercizio in corso (relativo alle operazioni del 2017) nella misura del 95% dell’imposta sostitutiva dovuta sulle operazioni effettuate nell’esercizio precedente. La prima rata, pari al 45% dell’acconto complessivamente dovuto, va onorata entro il 30 aprile. Entro il 31 ottobre, andrà versato il restante 55%. L’eventuale credito risultante dalle dichiarazione semestrali precedenti potrà essere scomputato dagli acconti di quest’anno.
È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la rispondendo alle richieste di interpretazione della nuova disciplina definita dall’articolo7-quater, comma 33, del Dl 193/2016.