Con la CM 8/E del 07.04.2017, l'Amministrazione Finanziaria ha ufficializzato i chiarimenti forniti nel consueto incontro con la stampa specializzata. Si riportano di seguito alcuni chiarimenti contenuti nel citato documento di prassi.
Contabilità semplificate e regime di cassa - La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto, a decorrere dal 2017, un particolare principio di cassa “misto” per le imprese in contabilità semplificata di cui all’art. 66 Tuir.
Chiarimento: è confermato che il principio di cassa si applica, oltre a “spese” e “ricavi”, solo ai componenti (positivi o negativi) di reddito diversi da quelli individuati nell’art. 66 Tuir:
Chiarimento:si afferma che le annotazioni cronologiche dei pagamenti/incassi sono obbligatorie solo per i (rari) contribuenti esonerati dalla contabilità Iva (es: tabaccai “puri”), essendo una norma “a carattere generale, per le imprese minori”.
Chiarimento: in presenza di opzione per il regime “registrazione vale incasso” si conferma che:
Esempio: imprenditore evidenzia una perdita fiscale nel 2017 che non riuscirà ad utilizzare; potrà ridurla:
SPESOMETRO TRIMESTRALE Il DL 193/2017 ha introdotto l’obbligo di invio dei dati delle fatture emesse ricevute su base trimestrale, prevedendo espressamente il solo caso di esonero previsto per gli agricoltori situati in zone montane.
Si conferma che l’obbligo di trasmissione telematica:
indipendentemente dall’eventuale opzione per la trasmissione telematica delle fatture (Dlgs. 127/2015).
Esempio: una Snc di ristorazione nel primo trimestre 2017 rileva:
A tal fine si deve ritenere non rilevi se la società annoti tali fatture nel registro dei corrispettivi; in tal caso permane l’obbligo di imputare nella procedura contabile i dati dei clienti, al solo fine di assolvere lo spesometro (è possibile siano comunque introdotte delle semplificazioni, come già avvenuto in passato).
Viene inoltre confermato, in considerazione delle mutate disposizioni normative, che:
Esempio: una associazione in regime forfettario L. 398/91:
Al contrario, non saranno tenuti ad alcuno dei due adempimenti i contribuenti minimi o forfettari.
Omessa comunicazione proroga o risoluzione della locazione - L'art. 17 c. 1 DPR 631/1986 prevede che le comunicazioni relative
NOVITA’ - Il D.l. 193/2016 ha previsto che:
ATTENZIONE: Rispetto al passato, quindi, il contribuente che si dimentica di presentare la comunicazione della proroga del contratto, non si vedrà più revocata l'opzione, con conseguente obbligo di pagamento dell' imposta di registro, di bollo e assoggettamento dei canoni di locazione al regime ordinario, ma dovrà pagare una sanzione.
NOVITA’ - TELEFISCO 2017 – APPLICAZIONE RETROATTIVA
Nella CM 8/E/2017 è stato chiarito che, in applicazione del principio del favor-rei: