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Notizie Flash 07/04/2017

Telefisco 2017: ufficializzati i chiarimenti

Telefisco 2017: ufficializzati i chiarimenti

Con la CM 8/E del 07.04.2017, l'Amministrazione Finanziaria ha ufficializzato i chiarimenti forniti nel consueto incontro con la stampa specializzata. Si riportano di seguito alcuni chiarimenti contenuti nel citato documento di prassi.

 

Contabilità semplificate e regime di cassa - La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto, a decorrere dal 2017, un particolare principio di cassa “misto” per le imprese in contabilità semplificata di cui all’art. 66 Tuir.

Chiarimento: è confermato che il principio di cassa si applica, oltre a “spese” e “ricavi”, solo ai componenti (positivi o negativi) di reddito diversi da quelli individuati nell’art. 66 Tuir:

  • comma 1 ultimo periodo: plus/minusvalenze; sopravvenienze attive o passive; perdite su crediti; proventi immobiliari; autoconsumo
  •  comma 2: ammortamenti/leasing e accantonamenti TFR/TFM
  •  comma 3: costo del lavoro, costi pluriennali, ecc., laddove il Tuir non preveda già il regime di cassa (è il caso di imposte/tasse deducibili e contributi associativi ex art. 99 Tuir).

 

Chiarimento:si afferma che le annotazioni cronologiche dei pagamenti/incassi sono obbligatorie solo per i (rari) contribuenti esonerati dalla contabilità Iva (es: tabaccai “puri”), essendo una norma “a carattere generale, per le imprese minori”.

Chiarimento: in presenza di opzione per il regime “registrazione vale incasso” si conferma che:

  •     si tratta di presunzione assoluta di legge (non contestabile in sede di eventuale verifica)
  •   la fattura  registrata entro i termini della detrazione Iva (art. 19 c. 1 Dpr 633/72: termine di presentazione del mod. Iva relativo al 2° periodo successivo) comporti la deduzione in tale periodo.

Esempio: imprenditore evidenzia una perdita fiscale nel 2017 che non riuscirà ad utilizzare; potrà ridurla:

  • non annotando nel registro acquisti le fatture di dicembre 2017 (non può detrarre la relativa Iva)
  • annotando tali spese nel 2018 (in tale periodo potrà dedurre il costo e detrarre l’Iva) o successivamente, purché entro il 28/02/2020 (in caso contrario l’Iva sarà indetraibile, anche se il costo rimane deducibile).

SPESOMETRO TRIMESTRALE Il DL 193/2017 ha introdotto l’obbligo di invio dei dati delle fatture emesse ricevute su base trimestrale, prevedendo espressamente il solo caso di esonero previsto per gli agricoltori situati in zone montane.

Si conferma che l’obbligo di trasmissione telematica:

  • riguarda tutte le “fatture”, emesse o ricevute (indipendentemente dal loro importo)
  •    non riguarda le operazioni documentate da scontrino/ ricevuta fiscale (per qualsiasi loro importo)

indipendentemente dall’eventuale opzione per la trasmissione telematica delle fatture (Dlgs. 127/2015).


Esempio: una Snc di ristorazione nel primo trimestre 2017 rileva:

  • scontrini emessi per €. 30.000: non andranno comunicati
  • 20 fatture di €. 50 ciascuna emesse alle imprese in convenzione: andranno comunicate singolarmente.

A tal fine si deve ritenere non rilevi se la società annoti tali fatture nel registro dei corrispettivi; in tal caso permane l’obbligo di imputare nella procedura contabile i dati dei clienti, al solo fine di assolvere lo spesometro (è possibile siano comunque introdotte delle semplificazioni, come già avvenuto in passato).

Viene inoltre confermato, in considerazione delle mutate disposizioni normative,  che:

  • i casi di esonero da presentazione del “vecchio” spesometro annuale non si estendono al nuovo spesometro trimestrale
  • i contribuenti forfettari ed i contribuenti minimi risultano comunque esclusi dall’adempimento (in quanto “estranei” al regime Iva).

Esempio: una associazione in regime forfettario L. 398/91:

  • sarò obbligata all’invio dello spesometro trimestrale (in quanto non è soggetto estraneo al Iva, ma si limita ad operare una detrazione forfettaria sugli acquisti)
  • pur non essendo obbligata all’invio delle liquidazioni trimestrali.

Al contrario, non saranno tenuti ad alcuno dei due adempimenti i contribuenti minimi o forfettari.

Omessa comunicazione proroga o risoluzione della locazione - L'art. 17 c. 1 DPR 631/1986 prevede che le comunicazioni relative

  • alle cessioni, risoluzioni e proroghe (anche tacite) del contratto di locazione
  • vanno presentate entro 30 giorni all'ufficio presso cui è stato registrato il contratto.

 

NOVITA’ - Il D.l. 193/2016 ha previsto che:

  • la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione soggetto a cedolare secca
  • non comporta più la revoca dell'opzione effettuata in sede di registrazione del contratto qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per tale regime, ossia abbia:
  • effettuato i relativi versamenti
  • dichiarato i redditi da cedolare nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.
  • trovando solo applicazione la sanzione di €. 100, ridotta ad €. 50 se la comunicazione avviene con ritardo non superiore a 30 giorni.

ATTENZIONE:  Rispetto al passato, quindi, il contribuente che si dimentica di presentare la comunicazione della proroga del contratto, non si vedrà più revocata l'opzione, con conseguente obbligo di pagamento dell' imposta di registro, di bollo e assoggettamento dei canoni di locazione al regime ordinario, ma dovrà pagare una sanzione.


NOVITA’ - TELEFISCO 2017 – APPLICAZIONE RETROATTIVA

Nella CM 8/E/2017 è stato chiarito che, in applicazione del principio del favor-rei:

  • mantiene il regime della cedolare secca, (e, quindi, non è soggetto a revoca), anche chi, prima del 3/12/2016 (data di entrata in vigore del D.l. 193/2016) non ha comunicato la proroga del contratto (posto che la comunicazione va effettuata entro 30 gg, sono salve le proroghe avvenute fino al 2/11/2016)
  • trovando applicazione la nuova sanzione in caso di mancata comunicazione della proroga anche in tali casi (comunicazioni omesse alla data del 3/12/2016).

 

 

 

 

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