Con la Risoluzione 28/E del 09.03.2017, l’Amministrazione Finanziaria ha analizzato la possibilità di considerare agevolabili ai fini del patent box, le seguenti attività collegate ad un software:
e quali attività di R&S devono ritenersi rilevanti.
In risposta al quesito posto dalla società istante, l’Agenzia evidenzia, in linea con quanto chiarito nella CM 11/E/2016, che la fattispecie proposta rientra nei software protetti da copyright; per tali s’intendono i programmi per elaboratore in qualunque forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. La prova deve risultare da una dichiarazione.
Le attività evidenziate dalla società istante devono ritenersi agevolabili nel presupposto che l’istante sviluppi programmi per elaboratore originali quali risultato di creazione intellettuale, e che lo stesso abbia diritto allo sfruttamento economico del citato software e svolga attività di ricerca e sviluppo.
In merito a tale ultimo aspetto è necessario che la società svolga l’attività di sviluppo, mantenimento ed accrescimento del software che si sostanziano nelle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software. Tra queste, non rientrano quelle attività che configurano una forma puramente strumentale all’utilizzo del software, estranee al perimetro della sua tutela, quali l’attività di formazione del personale, il basic help desk di cd. “secondo livello”, il supporto telefonico, il canone periodico per l’utilizzo di software applicativi in cloud, ecc. Tali attività, infatti, non rappresentano un esercizio esclusivo di una prerogativa autoriale.
In definitiva, in relazione alle attività prospettate dall’istante, per fruire dell’agevolazione è necessario realizzare attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software, in considerazione dell’obbligatorietà, prevista dalla norma, di svolgere un’attività di ricerca e sviluppo. Tali attività sono quelle cui occorre fare riferimento per la determinazione del reddito agevolabile che sarà determinato, nel caso di specie, tenendo conto anche dei canoni al netto dei costi, diretti ed indiretti, ad essi connessi di competenza del periodo d’imposta.
Si ricorda, infine, che l’istante potrà facoltativamente adottare, in caso di concessione del diritto all’utilizzo di tali beni a parti correlate (nazionali ed estere), i criteri e metodi di determinazione del reddito agevolabile stabiliti mediante l’accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate. Qualora, invece, il reddito agevolabile derivi dalla concessione in uso dei beni immateriali a terze parti indipendenti, non è possibile attivare la citata procedura di accordo preventivo.