Con la risoluzione n. 12/E del 25.01.2017,’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla fruibilità dell’agevolazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo e delle sovvenzioni erogate dall’Unione Europea specificando, in particolare, le modalità di calcolo per verificare gli importi in relazione ai quali è possibile beneficiare del credito. L’esistenza del cumulo va verificata solo sui costi ammissibili a entrambe le discipline agevolative: l’importo del credito d’imposta teoricamente spettante sommato con i contributi comunitari riferibili ai costi eleggibili al credito non deve risultare superiore ai costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale si intende accedere all’agevolazione. Ciò al fine di accertare che, a seguito del cumulo degli incentivi, le spese relative agli investimenti ammissibili non risultino coperte oltre il limite massimo, rappresentato dal 100% del loro ammontare.
Se la somma degli incentivi comunitari correlati ai costi ammissibili e del credito di imposta risulta minore o uguale alla spesa ammissibile complessivamente sostenuta nel periodo di imposta per il quale l’istante intende accedere all’agevolazione, si potrà beneficiare del credito di imposta per l’intero importo calcolato. Nel caso, invece, di superamento del limite massimo (cioè il 100% dei costi sostenuti) bisognerà ridurre corrispondentemente il credito di imposta, in modo da garantire che tutti gli incentivi ricevuti per sovvenzionare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo non eccedano i costi complessivamente sostenuti eleggibili al credito di imposta.