Con la Risoluzione 121/E del 27.12.2016, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che non risulta possibile riconoscere a ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo il diritto alla prededuzione delle perdite in passato trasferite alla fiscal unit e non ancora utilizzate, nell’eventualità in cui in un successivo periodo d’imposta la stessa società trasferisse un imponibile positivo.
Tuttavia, attraverso opportuni accordi di consolidamento, la consolidante e le consolidate possono autonomamente individuare, nel rispetto dei limiti normativi esistenti, criteri di utilizzo delle perdite che consentano di giungere allo stesso risultato.