Con la Risoluzione 122/E del 27.12.2016, l’Amministrazione Finanziaria ha istituito i codici tributo per permettere il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. Nello specifico detti codici tributo consentono al destinatario di una comunicazione di irregolarità emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi (articolo 36-bis, Dpr 600/1973), di non pagare per intero quanto indicato nell'avviso ricevuto in relazione all'imposta sostitutiva sul nuovo regime forfetario per professionisti e imprese "di ridotte dimensioni" (articolo 1, comma 64, legge 190/2014).
In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento reperibili all’interno della stessa comunicazione.
Codici tributo per versamenti ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 |
Codice tributo per versamento spontaneo |
“901C”– ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL REGIME FORFETARIO - ACCONTO PRIMA RATA, ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE - ARTICOLO 1, COMMA 64, LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190. INTERESSI |
1790 1791 |
“902C”– ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL REGIME FORFETARIO - ACCONTO PRIMA RATA, ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE - ARTICOLO 1, COMMA 64, LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190. SANZIONI |
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“903C”– ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL REGIME FORFETARIO – SALDO - ARTICOLO 1, COMMA 64, LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190. IMPOSTA |
1792 |
“904C”– ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL REGIME FORFETARIO - SALDO - ARTICOLO 1, COMMA 64, LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190. INTERESSI |
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“905C”– ART. 36-bis D.P.R. 600/73. IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL REGIME FORFETARIO - SALDO - ARTICOLO 1, COMMA 64, LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190. SANZIONI |