La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 25853 del 15 dicembre 2016, ha affermato che anche in presenza di autonoma organizzazione al professionista non possono essere applicate sanzioni in considerazione delle obiettive condizioni di incertezza. Il giudice di legittimità ha evidenziato che oggetto di recupero, ove si accerti l’esistenza dell’autonoma organizzazione, è esclusivamente la maggiore imposta.
SI ha incertezza quando le norme tributarie non permettono al contribuente di individuare in maniera obiettiva il comportamento richiesto.