Ai fini dell’approvazione del bilancio di esercizio gli amministratori devono:
SPA (art. 2364 c.c.) |
convocare l’assemblea, almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
PARTICOLARI ESIGENZE: lo statuto può prevedere un maggior termine, non superiore a 180 giorni:
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SRL (art. 2478-bis c.c.) |
presentare il bilancio “ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell’articolo 2364”. |
Srl: la scadenza non fa riferimento alla convocazione dell’assemblea, ma alla presentazione del bilancio ai soci: è, infatti, previsto che l’approvazione del bilancio possa avvenire non solo in assemblea ordinaria, così come disciplinata dall’art. 2479-bis c.c., ma anche tramite consultazione scritta.
L’art. 2364 c. 2 c.c. stabilisce che lo statuto può prevedere un maggior termine di approvazione del bilancio (da riferire in realtà al termine per la 1° convocazione), comunque non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (il 29/06/2018 per esercizi solari), qualora: