Per tutte le imprese che non rispettano i limiti per rientrate tra le micro imprese e nemmeno i limiti per la redazione del bilancio abbreviato, sarà necessario predisporre oltre agli schemi tradizionali del bilancio anche il rendiconto finanziario.
Il suddetto obbligo è in vigore già dal 2005 per le società che hanno emesso titoli quotati sui mercati regolamentati europei.
Da evidenziare che già il Principio contabile OIC 10, emanato nell’agosto 2014 ed applicabile insieme ad altri rinnovati principi ai bilanci chiusi a partire dal 31/12/2014, raccomandava l’inclusione del Rendiconto finanziario in nota integrativa per tutte le tipologie societarie, prevedendo anche degli schemi da utilizzare.
Ora il rendiconto finanziario diventa un prospetto autonomo, senza una struttura predefinita, che deve fornire informazioni relative al periodo d’imposta e anche al periodo d’imposta precedente sull’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all’inizio e alla fine e i flussi finanziari dell’esercizio derivante dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento nonché dai rapporti con i soci.