Fisco passo per passo 28/10/2024Plusvalenze delle Cripto-attività - Imposta sostitutiva dal 26 al 42 nel 2025In base all'articolo 4 del DDL di Bilancio 2025, è previsto in aumento sostanziale dell'imposta applicata alle plusvalenze derivanti dalle cripto-attività a partire dal 2025, con un'aliquota prevista al 42 rispetto al 26 corrente. Secondo la normativa citata (art. 67, co. 1, lett. c-sexies, del TUIR), l'imposta sarà valida per le plusvalenze generate da rimborso, vendita a titolo oneroso, permuta o mero possesso di cripto-attività, purché le plusvalenze non siano inferiori a . 2.000 complessivi.
L’evoluzione della Giurisprudenza 23/10/2024Asd: legittima la condanna per omessa dichiarazione Iva se l’associazione svolge attività commercialeLegittima la condanna per il reato di omessa dichiarazione Iva per il legale rappresentante di una palestra travestita da associazione sportiva dilettantistica per pagare meno imposte: la struttura, infatti, opera come un vero e proprio ente commerciale e non può beneficiare del regime fiscale di favore perché non ha mai svolto attività per promuovere l’attività amatoriale, mentre propone vere e proprie offerte commerciali ai clienti; lo dimostrano le immagini tratte dai profili social e dal sito web della palestra, che costituiscono vere e proprie documentali e possono essere acquisite senza le garanzie previste per intercettazioni, corrispondenza e accertamenti urgenti della polizia giudiziaria. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 38800 del 22 ottobre 2024 con cui ha confermato la condanna per un imputato per omessa dichiarazione Iva.
Fisco passo per passo 22/10/2024ZES unica Mezzogiorno - comunicazione integrativa entro il 02/12/2024 e novità Collegato FiscaleL’art. 8 del DL 155/2024 (cd. decreto fiscale), intervenendo sull’art. 1 del DL 113/2024 convertito (cd. DL Omnibus), modifica, nuovamente, la procedura relativa al credito d’imposta ZES unica per il Mezzogiorno ex art. 16 del DL 124/2023, prevedendo la possibilità di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti superiori rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione originaria.
Fisco passo per passo 17/10/2024Questioni sulla titolarità effettiva rimesse alla Corte di Giustizia UeIl Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 8245/2024, ha rimesso alla Corte di Giustizia Ue i seguenti quesiti in materia di titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine: se l’art. 31 par. 4 della direttiva 2015/849/Ue – laddove consente l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine – sia compatibile con le norme della Carta dei diritti fondamentali (artt. 7 e 8), nonché della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 8), nella parte in cui consente l’accesso in ogni caso a qualunque persona fisica o giuridica che possa dimostrare un legittimo interesse senza precisare e delimitare la nozione stessa di legittimo interesse, ma rimettendone la definizione alla piena discrezionalità degli Stati membri, così determinando il rischio di perimetrazioni eccessivamente estese dell’ambito soggettivo di razionabilità dell’accesso, potenzialmente lesive degli evocati diritti fondamentali della persona; se le garanzie previste dall’art. 31 par. 7-bis della direttiva 2015/849/Ue, relative al diritto a un ricorso amministrativo contro una decisione che deroga (in presenza di circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale) all’accesso limitato di cui al par. 4, considerate le tutele offerte dall’art. 47 (diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale) della Carta dei diritti fondamentali, nonché dall’art. 6 della CEDU, siano compatibili con gli artt. 6 e 7 del DM 55/2022, nella parte in cui conferiscono a un organo amministrativo non giurisdizionale, quale è la Camera di commercio, il potere di esprimersi determinando l’irreversibile effetto dell’ostensione dei dati e prevedendo solo in una fase successiva il diritto a un ricorso giurisdizionale azionabile dal titolare effettivo. Tali quesiti si aggiungono a quelli rimessi alla Corte di Giustizia Ue con l’ordinanza n. 8248/2024
Fisco passo per passo 16/10/2024Fallimento - La rinuncia al credito non permette la nota di variazione Iva anticipataCon la risposta a interpello n. 203 del 15/10/2024, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di un’impresa che, insinuatasi in passato (ante 26/05/2021) al passivo di un fallimento, chiede se sia possibile comunicare la rinuncia unilaterale all’incasso del credito, procedendo successivamente ad emettere nota di variazione in diminuzione Iva prima della chiusura del fallimento. La risposta dell’Agenzia è negativa, sulla scorta dei concetti che seguono.
Fisco passo per passo 16/10/2024Nuove direttive di INL per l'Applicazione della Diffida AmministrativaLa nota n. 7296 del 2024, emanata dall'Istituto Nazionale del Lavoro (INL), fornisce utili indicazioni per la corretta applicazione del provvedimento di diffida amministrativa, come regolamentato dal D.Lgs. n. 103 del 2024, recante Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, in vigore dal 2/08/2024. Si ricorda che le disposizioni del decreto si applicano ai controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.
Info Flash Fiscali 182 / 2411/10/2024Rivalutazione di terreni e partecipazioni - Proroga al 30 novembreAi fini della rideterminazione del costo d’acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al 1/01/2024, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici, studi associati ed enti non commerciali, con la recente conversione in legge del "Decreto Omnibus" è stata disposta: una riapertura dei termini al 30 novembre 2024 (in luogo del 30/06/2024, decorso) per il versamento dell’imposta sostitutiva (del 16) e la redazione/asseverazione della perizia di stima.
Fisco passo per passo 10/10/2024Eccedenze di versamento acconto imposta sostitutiva rivalutazione TFRCon una FAQ pubblicata il 10/10/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito derivante dalle eccedenze di versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR può essere utilizzato dal sostituto d’imposta in compensazione tramite il modello F24: ai fini del versamento delle ritenute; indicando il codice tributo 1627 (155E per il modello F24 EP), denominato Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati. Se, invece, le ritenute versate si riferiscono all’anno successivo a quello di maturazione del credito, deve essere indicato nel modello F24 il codice tributo 6781 (166E per il modello F24 EP), denominato Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta.
Fisco passo per passo 10/10/2024SSD - No IVA per le operazioni verso i sociCon la L. 143/2024 di conv. del DL 113/2024 (cd Decreto Omnibus) vengono confermate, pur con qualche modifica di natura formale, le disposizioni che sanciscono l’applicabilità, sia da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, sia da parte delle società sportive dilettantistiche, del regime di decommercializzazione IVA per i corrispettivi specifici ricevuti dai soci. Si ricorda che l'art. 4, c. 4 DPR 633/72 esclude da IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da determinate tipologie di associazioni, tra cui le ASD, quando tali operazioni sono rese in conformità alle finalità istituzionali verso soci, associati o partecipanti, verso altre associazioni o verso i rispettivi soci o tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.
Fisco passo per passo 09/10/2024IVA al 22 per le cessioni di animali selvatici destinati prima ad attività venatoriaCon la consulenza giuridica n. 6 dell’08/10/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le cessioni di animali selvatici destinati prima ad attività venatoria e poi all’alimentazione sono soggette ad aliquota IVA del 22. Nel caso specifico, un’associazione rappresenta che diversi imprenditori agricoli che svolgono attività connesse di tipo faunistico-venatorio acquistano da terzi la fauna selvatica, che potrà poi essere destinata: o al ripopolamento, o all’allevamento per finalità venatorie, con successivo prelievo della fauna abbattuta da parte del cacciatore per fini alimentari.