L'articolo 35 introduce un nuovo comma, il 3-bis, che stabilisce, nel caso un contribuente modifichi la sede dove tiene i propri documenti contabili, e questi siano gestiti da un terzo a cui è stato delegato l'incarico, se il contribuente non informa delle variazioni attraverso la "comunicazione di variazione dati" entro sei mesi dalla fine del periodo di trenta giorni assegnato per tale comunicazione, allora colui che è incaricato della gestione e conservazione dei documenti dovrà notificare al contribuente, tramite PEC o raccomandata A/R, l'intenzione di informare l'Agenzia delle entrate della fine del proprio incarico.