l’Agenzia Entrate ha recentemente fornito chiarimenti sui nuovi obblighi introdotti dalla Legge di bilancio 2018 in relazione alla cessione di carburante. Tra gli aspetti più rilevanti si evidenzia:
a) fatturazione elettronica verso soggetti passivi Iva:
- dal 1/07/2018 si applicherà per la sola cessione di benzina/gasolio utilizzati per uso autotrazione; scatterà dal 1/01/2019 per gli altri utilizzi (gruppi elettrogeni, ecc.) e per carburanti diversi (Glp/metano)
- l’indicazione della targa sulla fattura elettronica è facoltativo
- buoni di consegna degli “automatici”: permettono la fattura differita se contengono i dati del DDT
b) tracciabilità pagamenti: gli “ulteriori strumenti di pagamento” previsti dal Provv. 4/07/2018:
- comprendono qualsiasi carta di credito/debito (anche emesse da soggetti che non effettuano la comunicazione all’anagrafe tributaria)
- si considerano idonei anche a garantire la deducibilità del costo (oltre alla detraibilità dell’Iva)
- si applicano anche agli autocarri
vi rientrano i pagamenti effettuati dai dipendenti trasferta purché effettuati con strumenti tracciabili, così come traccia abile deve essere il rimborso al dipendente.