Non è condivisibile la tesi dell’Agenzia in base alla quale la revoca del regime di contabilità ordinaria e il passaggio alla contabilità semplificata vincoli il contribuente per un triennio. Si è del parere che già dall’anno successivo all’adozione del regime semplificato il contribuente possa esercitare l’opzione per il regime ordinario. Il vincolo triennale infatti riguarda l’esercizio dell’opzione e non la sua revoca.